ROTTAMAZIONE QUATER E SALDO E STRALCIO DEBITI AGENZIA DELLE ENTRATE

La "Legge di Bilancio 2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione

26 GEN 2023 · Tempo di lettura: min.
ROTTAMAZIONE QUATER E SALDO E STRALCIO DEBITI AGENZIA DELLE ENTRATE

La "Legge di Bilancio 2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione; In particolare, le norme riguardanti lo stralcio dei debiti e la possibilità di una nuova Definizione agevolata. (c.d. "Rottamazione quater")

L'Art. 1, ai commi 222-230, della Legge sopra citata, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • -lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi;
  • -per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi,

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare l'annullamento parziale e quindi evitarlo, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Lo "Stralcio" non trova applicazione per alcune tipologie di carichi, ovvero:

  • -recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • -crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • -multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • -debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

L'Art. 1, ai commi 231-252, della Legge sopra citata introduce una nuova "Definizione agevolata" per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la possibilità di adesione anche da parte dei soggetti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione, i quali avranno una seconda "chance", ma solo a condizione che la domanda di adesione all'attuale Definizione giunga all'Ente per la Riscossione entro il 30 aprile 2023.

Il contribuente richiedendo i benefici della Rottamazione quater viene chiamato al solo pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso dei costi sostenuti per l'avanzamento delle procedure esecutive e, quelle, relative alla notifica degli atti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne quelle per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi.

Il pagamento della definizione agevolata dovrà essere eseguito secondo le modalità stabilite dalla stessa Legge, ovvero:

-in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023;

-accedendo alla rateizzazione dell'importo dovuto per un massimo di 18 rate (5 anni) di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Se, il contribuente richiede l'accesso al piano di rateizzazione della Rottamazione quater, deve considerare che la prima e la seconda rata, corrisponderanno al 10% dell'importo totale, a cui segue l'applicazione di un tasso d'interesse nella misura del 2 per cento annuo per le restanti 16 rate.

Esclusi dalla Definizione agevolata saranno i carichi derivanti da:

-recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;

-crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

-multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

-debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Si consiglia, prima della presentazione della domanda di adesione, di effettuare una valutazione dei carichi pendenti, magari con l'ausilio di un professionista competente, ai fini di compilare la domanda in maniere corretta e, soprattutto, di avere una prospettiva di quelle che potranno essere le rate, così da poter essere "ragionevolmente sicuri" di poterle affrontare.

Si ricorda infatti che, come tutte le definizioni precedenti, il mancato pagamento di anche solo una rata comporta la decadenza delle agevolazioni ottenute tramite la rottamazione.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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