L'esclusione della punibilità per tenuità del fatto di reato

Come funziona l'esclusione della punibilità per tenuità del fatto di reato?

3 NOV 2015 · Tempo di lettura: min.
L'esclusione della punibilità per tenuità del fatto di reato

Il principio di offensività di un diritto penale costituzionalmente orientato imporrebbe di considerare quelle situazioni e quei comportamenti che, pur in astratto rientranti nella previsione della norma penale, non ledono nel concreto il bene giuridico penalmente protetto. La recente introduzione di un nuovo articolo nel codice penale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è espressione di tale impostazione, anche se il reato viene considerato sussistente e solo la condotta non punibile, come spiegato dalla Suprema Corte nella prima sentenza finora intervenuta sul punto.

Si è sempre posta la questione, per quanto riguarda il diritto penale dei moderni Stati di diritto, della concreta offesa al bene giuridico protetto dalla norma di legge che prevede un tipo di reato: il principio di offensività diventa allora il riferimento cardine per valutare il fatto come penalmente rilevante o no.

Un diritto penale minimo fondato sull'offensività della condotta è infatti la conseguenza non solo di un'ottica garantista dei diritti della persona ma anche della stessa lettura della carta costituzionale, le cui cogenti norme condurrebbero ad una lettura e interpretazione "costituzionalmente orientata" [1].

Una lettura del diritto penale garantista dei diritti umani impone, quindi, di ritenere l'insussistenza del reato ogni qualvolta difettasse nel concreto l'offesa al bene giuridico protetto. A quest'impostazione è ispirata la recente riforma che ha introdotto, nel codice penale, il nuovo articolo sulla "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" [2].

Modalità della condotta ed esiguità del danno

Secondo tale norma la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo [3], l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Anzitutto notiamo che si tratta di esclusione della punibilità non del reato, come avrebbe voluto invece la dottrina sulla base delle accennate argomentazioni. Non si tratta cioè dell'insussistenza del fatto di reato per mancanza di offensività ma della non punibilità del reo che ha commesso un fatto comunque penalmente rilevante anche se poco offensivo.

Sul punto si è già pronunciata la Suprema Corte [4], la quale ha potuto rilevare d'ufficio la questione non essendo stata prevista del resto, nella nuova legge, alcuna normativa transitoria [5].

La nuova norma

La nuova norma trova applicazione per i soli reati che prevedono una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Inoltre, oltre alla tenuità dell'offesa, deve essersi trattato di un comportamento non abituale.

È interessante osservare che la Suprema Corte, pur avendo esaminato la nuova disciplina e ritenendola applicabile in astratto, ha poi deciso, nel caso concreto del giudizio pendente avanti a sé, di confermare la sentenza impugnata escludendo la non punibilità per speciale tenuità del fatto, confermando quindi la sentenza impugnata [6].

Per tali ragioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata ed escludendo l'applicabilità dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto.

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[1] Art. 2, principio di eguaglianza, art. 13, libertà personale; art. 27, pena rieducativa e non solo afflittiva.

[2] Art. 131-bis "Eslcusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" cod. pen. D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67"Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015.

[3] Valutate ai sensi dell'articolo 133 "Gravità del reato: valutazioni agli effetti della pena" comma 1 cod. pen., che elenca una serie di circostanze e situazioni concrete.

[4] Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 15 aprile 2015, n. 15449.

[5] Ai sensi dell'art. 609 "Cognizione della Corte di cassazione" cod. proc. pen.

[6] Vi era infatti stato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'irrogazione di una pena superiore al minimo, e la non reiterazione dei benefici di legge.

Scritto da

Avv. Giovanni Bonomo

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