No al divieto d’accesso per i cani nei parchi pubblici

I giudici hanno affermato che il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

23 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
No al divieto d’accesso per i cani nei parchi pubblici

Il TAR di Bari annulla l'ordinanza del sindaco di Trani che vietava l'ingresso ai cani nella Villa Comunale.

È possibile vietare l'ingresso dei cani in un parco pubblico? Questo tema è stato al centro di una recente sentenza, la numero 359/2018, della terza sezione del TAR di Bari.

Il caso

La vicenda presa in considerazione dal TAR di Bari riguardava la disposizione emanata dal sindaco di Trani che impediva l'accesso dei cani alla Villa Comunale, se non in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Questa decisione del sindaco era stata presa in seguito alle

«lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani».

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza "contingibile e urgente", la numero 30/2016, del sindaco di Trani. Secondo il ricorso, infatti, non sono presenti i presupposti previsti dall'articolo 50 del TUEL (Testo unico degli enti locali) che dà la possibilità al sindaco in caso di urgente necessità di mettere in atto "interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana". In più, il ricorrente lamentava un'eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone.

La decisione del TAR di Bari

Il TAR ha deciso che il ricorso è fondato. I giudici, infatti, hanno affermato che il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem, così come richiesto dall'articolo 50 del TUEL: "difetta, invero, una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità". Secondo il TAR, dunque, non si è presentata una situazione di pericolo effettivo tanto da giustificare l'ordinanza del sindaco di Trani.

In più, secondo i giudici sono stati violati i principi di adeguatezza e proporzionalità:

«atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione».

Per questi motivi, il TAR ha deciso di annullare l'ordinanza del sindaco di Trani.

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