Il nuovo divorzio breve

I nuovi istituti si applicano non solo alle separazioni e ai divorzi, ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni e divorzi già sanciti.

12 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
Il nuovo divorzio breve

Le misure di degiurisdizionalizzazione sono state introdotte dal decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162 che ha istituito la "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" (art. 6) nonché la "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile" (art. 12). I nuovi istituti risultano applicabili non solo alle separazioni personali e ai divorzi (a seguito di matrimonio civile o concordatario), ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni e divorzi già sanciti.

1. Dall'avvocato per la negoziazione assistita

Uno dei nuovi modi per ottenere il divorzio in modo consensuale è la «negoziazione assistita da un avvocato». Non è quindi più necessario passare da un giudice che verifichi l'irreversibilità della crisi coniugale prima di decretare lo scioglimento del legame, ma basta la mediazione di un legale. Il professionista è tenuto a redigere un documento sull'accordo raggiunto dai coniugi, farlo firmare dalle parti e autenticarlo.

Trasmissione entro 10 giorni

Il patto, con tutte le certificazioni necessarie, deve essere trasmesso entro 10 giorni all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto. In caso di ritardo è prevista una sanzione da 5 mila a 50 mila euro. Le stesse regole valgono anche per chi intenda ottenere la separazione o la revisione delle condizioni di separazione o divorzio già fissate dal giudice.

2. In comune con 30 giorni per ripensarci

Per arrivare alla rottura del matrimonio non è indispensabile l'avvocato. La coppia può procedere direttamente presso l'ufficiale di stato civile del comune (il sindaco o chi da lui delegato) e formalizzare l'accordo. Questi lascia alla coppia 30 giorni di tempo per riflettere sulla loro decisione. Se i due non si presentano dopo un mese, l'accordo salta.

Ma non devono esserci figli minorenni

Condizione fondamentale per poter ricorrere direttamente al comune è che l'intesa non contenga patti di trasferimento patrimoniale e non ci siano figli minorenni, maggiorenni non autonomi o con grave handicap.

3. Dal giudice (o dal procuratore) per chi ha figli minori o non autosufficienti

Con l'intenzione di tutelare i figli, il legislatore ha escluso il ricorso alla negoziazione assistita in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e portatori di handicap grave. In questi casi rimane necessario il passaggio dal giudice. Il provvedimento prevede comunque una semplificazione della legge attuale anche per le coppie appartenenti alle categoria sopracitate.

Il tribunale si può comunque evitare

L'articolo 6 del decreto legge, infatti, stabilisce che in caso di rottura consensuale, i coniugi possono decidere le condizioni con l'assistenza degli avvocati, lasciando poi ai legali l'incombenza di trasferire gli atti entro 10 giorni al procuratore della repubblica. A quest'ultimo spetta la constatazione dei presupposti per il divorzio, la conformità dell'accordo raggiunto all'interesse dei figli e l'ok finale. Se il procuratore dovesse trovare il patto non congruo, si torna invece al procedimento tradizionale, con tanto di giudice e convocazione in tribunale dei due coniugi.

Scritto da

Studio Legale Mezzena

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