Efficacia atto di precetto

ATTO DI PRECETTO: IL TERMINE DI EFFICACIA DI 90 GIORNI E’ SOSPESO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LA RELAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

20 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
Efficacia atto di precetto

ATTO DI PRECETTO: IL TERMINE DI EFFICACIA DI 90 GIORNI E' SOSPESO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LA RELAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE del 1° aprile 2020.

Suprema Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28 del 1° aprile 2020, ha chiarito che il termine di efficacia dell'atto di precetto, di cui al primo comma dell'art. 481 cpc, rientra tra quelli oggetto di sospensione.

A seguito di quanto disposto dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, i termini processuali sono stati sospesi fino al 15 aprile 2020.

Con successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, l'art. 36 ha prorogato il termine di sospensione fino all'11 maggio 2020.

La Cassazione al punto 2.2 della propria Relazione ha precisato che: "La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).

Viene così espressamente confermato l'orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di "termine processuale", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso".

La Cassazione, pertanto, chiarendo un punto sul quale erano sorti dei dubbi, ha confermato che il termine di efficacia dell'atto di precetto è sospeso fino all'11 maggio 2020, diversamente da quanto avviene durante il periodo feriale, dove il termine continua a decorrere.

Durante il periodo feriale, infatti, la legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, che riguarda anche il termine di 90 giorni di efficacia dell'atto di precetto.

Scritto da

Studio Legale Politi

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