termini prescrizione risarcimento danni sanitario

Inviata da Roberto. 22 lug 2019 Risarcimento danni

Buongiorno quasi 5 anni fa il fratello di mia madre, sofferente di un male cronico ma con buone speranze di vita ebbe un malore mentre era in vacanza e fu lì ricoverato in una struttura pubblica per fare un drenaggio come era solito durante tali crisi respiratorie, sempre sotto guida dall'ospedale che abitualmente nella sua città lo teneva in cura.
Purtroppo in questo struttura pubblica incontrò un medico che lo invitò a voler provare in struttura privata un metodo di cura alternativo, il talcaggio, che però al suo ospedale abituale sconsigliavano. Da quel ricovero e da quel talcaggio è stata tutta una serie di peggioramenti, prima hanno dovuto fargli una vas, poi decorticazione, il fisico si è indebolito molto e in due mesi è deceduto nella struttura privata senza mai essere in grado di uscirne più.... io vorrei sapere quando maturano i termini di prescrizione in questo caso per il risarcimento civile e per il penale in caso, se dal momento del ricovero o del decesso in quanto voglio intanto essere sicura di interromperla e poi sentire l'avvocato per il da farsi... e achi dovrei spedire la messa in mora alla pec della struttura privata o anche al dottore responsabile, essendo un ospedale privato non so dire... grazie

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Gentile sig. Roberto,
i termini di prescrizione decorrono dal decesso.
Naturalmente sono diversi i termini prescrizionali per il reato da quelli civili per l'azione risarcitoria. Ed in questo secondo caso differenti sono i termini nei confronti del medico e della struttura.
La invito, pertanto, ad attivarsi prontamente con un legale di sua fiducia per interrompere quantomeno il termine prescrizionale per l'azione civile.
Per chiarimenti non esiti a contattarmi.
Un cordiale saluto
Avv. Matteo Gigliosi

Avv. Matteo Gigliosi Avvocato a Prato

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Salve i termini prescrizionali dal punto di vista dell'azione civile, che sembrano quelli che emergano nella fattispecie, sono legati alla differente responsabilità da individuarsi a carico della struttura o del medico sanitario. A carico di quest'ultimo sussiste la responsabilità extracontrattuale con un termine di prescrizione quinquennale.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, comporta l'assoggettamento dell'azione risarcitoria all'ordinario termine prescrizionale decennale. Si affidi ad un legale specializzato in materia. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Gentile signora,il termine di prescrizione penale,senza atti interruttivi,è 6 anni mentre quello civile,derivando il danno da obbligazione contrattuale,è 10 anni:Le consiglio di agire rapidamente.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Egregio Sig.Roberto,
i fatti da lei descritti sembrano essere al limite della prescrizione civile,che deve comunque essere interrotta con una pec o una raccomandata ar da inviare sia alla struttura sanitaria che al medico che ha avuto in cura suo fratello.
Si rivolga con urgenza ad un avvocato al fine di fargli verificare i termini e poi procedere alla interruzione della prescrizione.
Cordialità
Avv.Giovanni Cigliola

Studio Legale Avv. Giovanni Cigliola Avvocato a Taranto

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Buongiorno,
i termini di prescrizione per l'azione civile sono di 5 anni dal decesso e pertanto dovrà prontamente inviare una raccomandata interruttiva della prescrizione.
Per il reato penale invece la prescrizione secca (senza interruzioni) è di 6 anni con l'interruzione che avviene quando vi è un primo atto della procura notificato all'indagato come ad esempio l'avviso di garanzia o l'avviso di chiusura delle indagini arriva a sette anni e mezzo per gli incensurati oppure a 9 anni per i recidivi ordinari.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze

Studio Avvocati Pepi Avvocato a Firenze

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