Divorzio per colpa di uno dei coniugi

Inviata da Mario S.. 20 ott 2016 Divorzio

Se un militare di carriera viene trasferito d'autorità in altra sede (dotata di alloggi di servizio per la famiglia), e la moglie, senza alcuna occupazione, si rifiuta di seguirlo, alla moglie può essere addebitato il divorzio per colpa?
Mario

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Egregio Sig. Mario,in astratto forse si',se Sua moglie non fosse in grado di indicare una apprezzabile ragione per il rifiuto ma temo che possa riuscirvi.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto io invece dubito che non possa essere addebitata la separazione in questo caso specifico .Il problema sarà quello di verificare quale potrebbe essere in concreto il vantaggio per il militare in caso di addebito dell separazione alla moglie .
Avv. Giuseppe Pigliapoco Macerata

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Gent.mo sig. Mario,
non mi pare si possa riscontrare una violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio... a mio parere il motivo da lei delineato non può da solo integrare un caso di addebito della separazione.
Restando a disposizione saluto cordialmente.
Avv. St Enrica Cerrato (Asti)

Studio Legale Avv. Enrica Cerrato Avvocato a Asti

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Buon pomeriggio
Sì può chiedere il divorzio per colpa quando un coniuge si rifiuta di andare nella città lavorativa dell'altro coniuge.deve essere provato naturalmente.
Resto a sua disposizione per ogni chiarimento.
Distinti Saluti
Avv.Giovanna Oriani

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

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Solo per questo no, sua moglie potrebbe addurre valide ragioni per negare il trasferimento.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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può essere considerata solo una circostanza che ha aggravato la condizione per la separazione, ma dubito che possa servire per l'addebito.....................

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Egr. Sig. Mario,
Difficilmente l'addebito può essere basato soltanto sulla circostanza da lei segnalata.
Tuttavia sarà comunque un elemento importante nella valutazione delle condizioni di separazione o divorzio

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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No, perchè in tal caso non vi è violazione degli obblighi matrimoniali. Infatti, i coniugi devono "concordare" tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia "secondo le esigenze di entrambi" e quelle della famiglia stessa. Non vi è obbligo per la moglie di seguire il marito. Di conseguenza, la separazione non può esserle addebitata.
Cordiali saluti.
avv. Maria Rosalia Megna

Studio Legale Megna Avvocato a Palermo

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