Whistleblowing: la nuova legge

Questa legge è necessaria affinché i dipendenti, pur segnalando un'irregolarità e svolgendo così un compito indispensabile per l'interesse pubblico, non diventino poi bersaglio dell'impresa.

18 MAG 2018 · Tempo di lettura: min.
Whistleblowing: la nuova legge

Cosa s'intende per whistleblowing? Quali sono le novità introdotte dalla legge n. 179?

Il termine "whistleblower" proviene dall'inglese "soffiatore di fischietto". Tuttavia questa parola viene utilizzata anche per indicare quel dipendente che, all'interno del posto di lavoro, si rende conto che nella propria impresa si stanno commettendo frodi o irregolarità e decide di segnalarlo alle autorità corrispondenti (whistleblowing), come l'autorità giudiziaria o l'Autorità nazionale anticorruzione. Per poter proteggere i lavoratori, in Italia è stata emanata una legge, la n. 179 del 30 novembre 2017.

Questa legge è necessaria affinché i dipendenti, segnalando un'irregolarità e svolgendo così un compito indispensabile per la tutela dell'interesse pubblico, non diventino poi bersaglio dell'impresa. I tre articoli della legge n. 179, infatti, hanno proprio l'obiettivo di difendere chi esegue la segnalazione. In passato questo tipo di tutela veniva disciplinata dalla cosiddetta "legge Severino o anticorruzione", la n. 190/2012, che prevedeva la tutela del dipendente pubblico che segnalava illeciti all'interno del posto di lavoro.

Quali sono, invece, le novità introdotte dalla nuova legge sul whistleblowing?

Modifica del Testo Unico sul Pubblico Impiego

L'articolo 54 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 viene sostituito. L'articolo 1 della nuova legge specifica che:

«Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […] o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione».

Reintegrazione nel posto di lavoro

Un'importante novità nella tutela del whistleblower prevede che, nel caso in cui il segnalante sia licenziato a motivo della segnalazione, sarà reintegrato nel posto di lavoro. L'onere della prova, ossia dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, sarà a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente, così come previsto dall'articolo 1 della legge.

Identità nascosta

Sempre secondo l'articolo 1, l'identità del segnalante non può essere rivelata. Durante il processo penale, dunque, la segnalazione sarà coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale e sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Sarà compito dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), dopo aver consultato il Garante per la protezione dei dati personali, quello di adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che prevedono, ad esempio, l'utilizzo di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutela per i dipendenti privati

Le tutele previste dalla legge riguardano i dipendenti pubblici e chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione. La novità è che la legge cerca di includere anche i dipendenti privati, introducendo nuove misure di tutela per questa tipologia di lavoratori.

Rivelazione del segreto d'ufficio

L'articolo 3 della legge prevede la possibilità per il dipendente di segnalare irregolarità anche venendo meno al segreto d'ufficio:

«il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile».

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in diritto del lavoro.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su diritto del lavoro