Non aumenta l’assegno della moglie se si azzera quello del figlio maggiorenne

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'ex moglie.

28 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Non aumenta l’assegno della moglie se si azzera quello del figlio maggiorenne

L'ex marito che smette di pagare l'assegno al figlio maggiorenne ormai indipendente non ha l'obbligo di aumentare la somma dell'assegno della sua ex moglie.

Se l'ex marito "risparmia" sul pagamento dell'assegno dei due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, ciò non vuol dire che l'ex moglie abbia diritto a un incremento del suo assegno né di quello del figlio ancora minorenne. Questa è stata la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19746/2017 rispetto al caso di una donna che richiedeva un aumento dell'importo del suo assegno a causa dell' "arricchimento" dell'ex marito che non aveva più l'obbligo di pagare gli assegni di mantenimento ai figli maggiorenni.

Il caso e la sentenza

Nel caso preso in esame dalla Corte Costituzionale l'ex marito, un ricco imprenditore, aveva in precedenza l'obbligo di versare l'importo di 1.800 euro ai suoi tre figli più un assegno di mantenimento di 1.600 all'ex moglie, decisione presa nel momento della separazione. In primo grado il Tribunale, nella rivisitazione delle condizioni economiche a uno dei tre figli, essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, veniva azzerato l'assegno di mantenimento. Si decideva, inoltre, di diminuire l'importo dell'assegno dell'altro figlio a 1000 euro, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Il secondogenito, infatti, "viziato" nella scelta del lavoro, aveva rifiutato l'impiego proposto dal padre all'interno della sua stessa impresa, con uno stipendio di 1400 euro mensili diviso in 13 mensilità, per dedicarsi a un'altra attività con una retribuzione minore. Al terzo figlio, invece, ancora minorenne, veniva riconfermato l'assegno di 1800 euro.

L'assegno dell'ex moglie, inoltre, veniva incrementato passando da 1.600 a 2.400 euro. Quest'ultima decisione veniva presa in quanto, in seguito all'azzeramento dell'assegno del primogenito e della riduzione del mantenimento del secondogenito, l'ex marito aveva maggiori risorse economiche. L'ex moglie, inoltre, richiedeva non solo l'incremento del proprio assegno, ma anche quello del figlio più piccolo.

La Corte di appello di Bologna, invece, ha rigettato la sentenza precedente, non confermando l'incremento dell'assegno dell'ex moglie. La donna, quindi, ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Gli ermellini, però, hanno confermato la decisione della corte territoriale, secondo cui "le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre". Nel caso del primogenito, l'azzeramento dell'assegno era avvenuto in quanto si era dimostrato economicamente indipendente mentre la riduzione dell'assegno del secondogenito era stata decisa in quanto il giovane aveva deciso di non svolgere il lavoro offerto da suo padre.

Secondo la Corte di Cassazione, l'ex moglie avrebbe dovuto dimostrare non tanto il miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge a causa dell'azzeramento e della riduzione del mantenimento, quanto più che l'importo del suo assegno, stabilito al momento della separazione, era più basso del dovuto a causa delle spese effettuate per i figli.

Per questo, la Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso presentato dalla donna.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in assegni familiari.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su sentenze della cassazione