Gratuito patrocinio per le donne maltrattate

Secondo gli Ermellini, l’argomento utilizzato dal Presidente del Tribunale di Bologna è manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo.

18 DIC 2018 · Tempo di lettura: min.
Gratuito patrocinio per le donne maltrattate

Una sentenza della Corte di Cassazione conferma che, in tema di maltrattamento nei confronti delle donne, il gratuito patrocinio dev’essere garantito indipendentemente dal reddito.

Il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, riguarda i casi di violenza contro le donne. Tutti quelle donne che subiscono uno di questi maltrattamenti riportati dal decreto legge hanno diritto al gratuito patrocinio, senza limiti di reddito. A ribadire questo diritto è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 52822/2018.

Il caso

Il Tribunale di Bologna aveva disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a una donna, in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito per reati di maltrattamenti ai suoi danni e ai danni della figlia minore. La donna ha deciso di proporre ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 76 comma 4 ter del DPR 30.5.2002 n.115.

Perché i giudici avevano revocato il gratuito patrocinio alla donna? Secondo quanto spiegato anche dagli stessi Ermellini, “la ragione della revoca dell’ammissione risiede nel fatto che l’iter del procedimento di ammissione si sarebbe perfezionato in epoca anteriore rispetto alla introduzione della norma che estendeva al reato di maltrattamenti in famiglia la irrilevanza dei profili reddituali del richiedente, escludendo pertanto, seppure implicitamente, la applicabilità della nuova disposizione alla data in cui veniva disposta la revoca (30 Ottobre 2017), ad oltre quattro anni e mezzo dalla ammissione (intervenuta in data 6 Agosto 2013), giustificata dal superamento di soglia reddituale relativamente all’ano di imposta 2016”.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno deciso di accogliere il ricorso della donna. Secondo gli Ermellini, infatti,“l’argomento utilizzato dal Presidente del Tribunale di Bologna, al pari di quello impiegato dal giudice di merito che aveva proceduto alla revoca dell’ammissione è manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo”.

La decisione del Tribunale, infatti, è errata in quanto la legge che dà diritto al gratuito patrocini in caso di maltrattamenti, senza limiti di reddito, va applicata anche ai giudizi che sono iniziati precedentemente alla vigenza della stessa legge e che sono tutt’oggi in corso. Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva utilizzato i dati dell’Agenzia delle Entrate per dimostrare che il reddito della donna era superiore alla soglia prevista, senza però prendere in considerazione l’entrata in vigore della nuova norma.

Secondo gli Ermellini, invece, “l’errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito, che ha comportato la violazione dell’art. 76 comma IV ter DPR 115/2002, è di avere utilizzato la segnalazione dell’ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all’anno 2016 per revocare l’ammissione con efficacia ex tunc senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio da limiti reddituali della ricorrente”.

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