LESIONI COLPOSE PER OMESSA IDONEA CUSTODIA DEL CANE OPPURE INSUSSISTENZA DEL REATO PER “LEGITTIMA DIFESA DEL CANE”?

Mutamento della giurisprudenza della Cassazione: il proprietario di un cane che reagisca ad una aggressione non è responsabile in sede penale delle reattive lesioni prodotte dall'animale

3 FEB 2020 · Tempo di lettura: min.
LESIONI COLPOSE PER OMESSA IDONEA CUSTODIA DEL CANE OPPURE INSUSSISTENZA DEL REATO PER “LEGITTIMA DIFESA DEL CANE”?

Vien da commentare la sentenza n. 50562 del 10.09.2019 della IV Sezione penale della Suprema Corte (Presidente dott.ssa Patrizia Piccialli, relatore dott. Francesco Ciampi), sia per la particolarità del caso esaminato, sia per l'affermazione di un principio di diritto, che pare equo e condivisibile, rinnovando significativamente la giurisprudenza.

Il Giudice di Pace di Castelvetrano aveva condannato per lesioni colpose il proprietario di un cane, regolarmente munito di microchip, che aveva morso nella pubblica strada la gamba di un ragazzo procurando lesioni giudicate guaribili in giorni 7.

La dinamica dell'accadimento era stata rappresentata in modo contrapposto nel corso del processo: secondo il condannato il cane era tenuto al guinzaglio e non vi era obbligo di museruola mentre secondo il genitore del ragazzo il cane era incustodito e senza museruola sulla pubblica via.

Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, sia sostenendo per l'appunto la versione dei fatti sopra richiamata, escludente, a suo avviso, la responsabilità del proprietario del cane, sia perché nella vicenda che ricorre il cane aveva reagito al passaggio della bicicletta condotta dal minore sulla sua coda.

Il Giudice a quo, senza avere accertato se il cane fosse stato tenuto al guinzaglio o meno, stanti le opposte versioni del fatto, considerava del tutto inincidente la circostanza del passaggio della bicicletta sulla coda del cane e, di conseguenza, ritenuta la responsabilità del proprietario del cane, ne pronunciava condanna ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale.

In ordine a tale enunciato del percorso motivazionale della sentenza, la Corte Suprema, pur ribadendo che sul proprietario del cane grava un onere di garanzia e che l'eventuale colpa della vittima può al più concorrere con quella del garante, senza tuttavia eliderla, ha osservato che la vicenda in oggetto presenta elementi di "assoluta abnormità ed eccentricità", elementi che andavano comunque presi in considerazione e che non potevano ritenersi tout court irrilevanti.

Inoltre la Corte ha meritoriamente posto in rilievo che la presunzione di cui all'art. 2052 del Codice Civile , che disciplina la responsabilità dei danni cagionati da animali, può valere nella giurisprudenza civile ma non può essere trasposta automaticamente nella giurisprudenza penale, dove occorre sempre accertare in concreto la colpa dell'imputato per poterne pronunciare condanna, richiamando poi la disciplina già presente nell'art. 672 c.p. come criterio di orientamento, ancorché la norma in oggetto sia stata depenalizzata con la legge 689/1981.

Nel merito vi è da considerare che sulla coda dei cani sono presenti strutture ossee e terminazioni nevose che rendono particolarmente doloroso ogni colpo o ogni calpestio che sia stato subito nella detta zona del corpo dell'animale, per cui, vien dato da aggiungere, può ben comprendersi una istintiva reazione di difesa dell'animale improvvisamente colpito rispetto ad un pericolo attuale e concreto – e ad un certo forte dolore – avvertito a seguito dell'incauto, quando non doloso, comportamento altrui.

Vien da sospettare che anche i Giudici della Suprema Corte abbiano, in una fattispecie quale quella del caso in esame, ritenuta "legittima" la difesa espressa dal cane che, a fronte di un attacco in atto, ha ritenuto di colpire l'aggressore per porre termine alla sua attività lesiva, così in qualche modo estendendo l'istituto della legittima difesa, riservato agli uomini, anche ai poveri animali che debbano subire le condotte violente o comunque aggressive della loro integrità fisica ad opera degli esseri umani.

Vi è anche da aggiungere che, dalla lettura della mentovata sentenza, non risulta che il cane in oggetto fosse in qualche modo pericoloso o in ragione della sua specie oppure in ragione della sua abituale indole, donde non si sarebbero dovute adottare particolari misure di cautela. Proprio la IV Sezione della Suprema Corte, in riferimento alla pregressa giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 672 c.p., con la sentenza n. 90515/84 aveva affermato che la pericolosità degli animali domestici, normalmente innocui, deve sempre essere accertata in concreto e deve riferirsi all'aggressività dell'indole dell'animale desunta dalla sua specie zoologica o da particolari condizioni ed occasioni dovute a malattia, abitudini caratteristiche o particolari cause; viceversa la IV Sezione Penale della Suprema Corte, sia con la sentenza 178394/ 88 che con la sentenza 133224/75 aveva affermato che non sussiste il diritto di tenere libero e senza museruola un cane pericoloso in luoghi privati qualora ai detti luoghi sia consentito l'accesso a persone estranee, principio affermato anche dalla sentenza n. 114645/70 della VI Sezione Penale del Giudice di legittimità. In realtà, poi, se si esamina il disposto normativo del previgente art. 672 c.p., può facilmente intravedersi che la sanzione penale, che era colà prevista, era comminabile anche "per chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone": in fin dei conti, colui che pesta la coda di un cane, non è un soggetto che opera in modo da spaventarlo e, quindi, dovrebbe essere proprio lui il soggetto ad incorrere nella sanzione?

In ogni caso mi pare che la sentenza testé pronunciata introduca, in qualche modo, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, il diritto degli animali sensibili a non subire aggressioni alla propria incolumità, almeno quando non ve ne siano giustificate ragioni e mi auguro che sul tema possa aprirsi, fra i Colleghi e gli appassionati del diritto un opportuno confronto di idee. Ai Giudici, nell'esercizio nella giurisdizione non sia a mente solo il "cave canem" ma anche il "cave hominem".

Avv. Alfredo Guarino

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Avv. Alfredo Guarino

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