La prescrizione nel diritto sportivo alla luce del caso calciopoli

Cerchiamo di approfondire e fare chiarezza in merito a quanto avvenuto a proposito del noto "Caso Calciopoli", conclusosi con una pronuncia di avvenuta prescrizione per gli imputati.

9 APR 2015 · Tempo di lettura: min.
La prescrizione nel diritto sportivo alla luce del caso calciopoli

La prescrizione rappresenta uno dei principali istituti giuridici del nostro ordinamento, i cui effetti sono direttamente legati ed influenzati dal trascorrere del tempo.

La ratio (ossia lo scopo) della norma è che, a distanza di un lungo periodo di tempo dalla condotta che ha integrato la fattispecie criminosa, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la stessa che la necessità di un reinserimento sociale del reo (rappresentanti i principali obiettivi nella applicazione di qualsiasi norma penale, nel nostro ordinamento).

La prescrizione trova inoltre fondamento nella necessità di garantire all'imputato un processo in tempi "ragionevoli" superati i quali, per le ragioni di cui sopra, il reato si estingue proprio per l'incidenza del fattore temporale, che rende oggettivamente più difficile sia l'efficacia dell'azione penale che l'esercizio del diritto di difesa, soprattutto quando le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di reato. Ogni singolo reato dunque, presente nel nostro ordinamento, ha un termine di prescrizione, e vi sono determinate condizioni in presenza delle quali la decorrenza del termine si interrompe, proprio per evitare conseguenze come quella avvenuta nel caso Calciopoli.

Ciò premesso in via generale, la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha decretato la prescrizione di buona parte dell'impianto accusatorio costruito attorno alla posizione di Luciano Moggi ed Antonio Giraudo, tra cui – soprattutto – la famigerata "associazione a delinquere", vero e proprio pilastro sul quale l'accusa aveva sinora impostato buona parte della propria attività processuale: in buona sostanza, secondo i giudici, i fatti per i quali i soggetti coinvolti sono stati chiamati in causa semplicemente erano giuridicamente irrilevanti poiché, appunto, in relazione a questi era già spirato il tempo massimo entro cui poter esercitare l'azione penale.

Di conseguenza, sebbene la stessa Cassazione ammetta la presenza di determinate condotte illecite e fraudolente, non è possibile procedere alla condanna perché manca una delle condizioni di procedibilità dell'azione: in sintesi, colpevoli di fatto ma non di diritto. A questo punto, per finire, occorre fare una specificazione: la – dichiarata - prescrizione non equivale all'assoluzione, in relazione ad un determinato fatto di reato.

La prescrizione, infatti, determina la conclusione del giudizio e la possibilità di poter agire penalmente per la loro sanzione, ma non concerne affatto il valore delle stesse poste in essere dagli imputati: di conseguenza è errato, nel caso di specie, affermare che Moggi e tutti gli altri soggetti coinvolti sono stati assolti, perché l'assoluzione presuppone un giudizio di innocenza che nel caso di specie non si è concretizzato e che, con ogni probabilità, difficilmente potrà mai palesarsi.

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