Diffamazione online: sanzione e non carcere per i giornalisti

Altra novità introdotta dal ddl è quella della regolamentazione del "diritto all'oblio" ossia la cancellazione di un contenuto considerato pregiudizievole per una persona.

11 NOV 2014 · Tempo di lettura: min.
Diffamazione online: sanzione e non carcere per i giornalisti

Chiamato da molti il "bavaglio alla rete", il nuovo testo di legge sulla diffamazione online introduce importanti novità sul tema.

Ciò che accade su internet non è facilmente controllabile e, essendo un mezzo relativamente nuovo, non è completamente regolato dalla legge. Proprio per questo è nato un nuovo testo di legge sulla diffamazione online, approvato da qualche giorno al Senato con una larga maggioranza. Quali sono le novità del ddl n.1119?

L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di evitare abusi da parte di giornali online che hanno un peso sempre più importante all'interno dell'opinione pubblica, oltre ad avere una diffusione massiva attraverso il web.

Sospensione del carcere per i giornalisti

La novità assoluta del testo di legge riguarda la sospensione del carcere per i giornalisti che si rendono colpevoli di diffamazione. Tuttavia si correrà il rischio di ricevere una sanzione economica che potrebbe raggiungere i 10.000 euro. In ogni caso, il giornalista sarà obbligato a pubblicare gratuitamente la rettifica entro due giorni dalla richiesta ma senza diritto di controreplica. Stessa sorte toccherà a qualunque altra persona che diffamerà via internet o diffonderà consapevolmente una notizia falsa: in questo caso la sanzione potrà raggiungere i 50.000 euro.

Altra novità introdotta dal ddl è quella della regolamentazione del "diritto all'oblio" ossia la cancellazione di un contenuto considerato pregiudizievole per una persona. L'interessato, infatti, può richiedere al giudice la rimozione dei dati e immagini diffamatori.

Dall'altra parte, per difendere i giornalisti dalle cosiddette "querele facili" e quindi da un attacco alla libertà d'informazione, il ddl permette al giudice di condannare la persona colpevole al pagamento di una somma in via equitativa.

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StudiLegali.com

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