Cittadini di Paesi terzi: ingresso e soggiorno per volontariato, ricerca e studio

Il decreto riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio e volontariato.

22 GIU 2018 · Tempo di lettura: min.
Cittadini di Paesi terzi: ingresso e soggiorno per volontariato, ricerca e studio

Quali sono le principali novità dello schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva dell'Unione Europea 2016/801?

A inizio maggio, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di un decreto legislativo che recepisce la direttiva dell'Unione Europea 2016/801 relativa alle "condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari". Questa direttiva, emanata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, infatti, ha l'obiettivo di fissare la normativa riguardante l'ingresso e il soggiorno dei cittadini provenienti da Paesi terzi nei casi previsti dalla legge.

In questo modo, se lo schema del decreto legislativo verrà poi approvato dal Parlamento, si cercherà di richiamare gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in modo tale da contribuire allo sviluppo della ricerca dell'area europea. La direttiva, infatti, specifica fra i suoi obiettivi che:

"dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca, uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia".

Secondo lo schema presentato dal Consiglio dei ministri, il decreto legge dovrebbe essere formato da quattro articoli. Il primo, apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, inserendo e modificando alcuni articoli, ad esempio determinando quando è possibile rifiutare o rilasciare il nulla osta. Nel caso dei volontari provenienti da Paesi terzi, lo schema definisce che:

  • il volontario, entro 8 giorni dall'ingresso del territorio nazionale, dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nullaosta;
  • il questore rilascia il permesso di soggiorno, che reca la dicitura "volontario", entro 45 giorni;
  • la durata del programma di volontariato solitamente dura per un periodo non superiore ad un anno.

Sempre nel primo articolo del decreto legge, inoltre, si regolano le condizioni per i ricercatori. In questo caso, viene stipulata una convenzione di accoglienza fra il ricercatore e l'istituto di ricerca. L'attività del ricercatore deve essere approvata dagli organi di amministrazione che valuteranno diversi elementi come la durata della ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. Nella convenzione, inoltre, verranno stabilite le condizioni di lavoro, ad esempio le spese per il viaggio, le risorse mentili o la polizza assicurativa.

L'articolo 3 del decreto legislativo, infine, stabilisce che lo scambio delle informazioni e della documentazione per la mobilità degli studenti e dei ricercatori deve essere gestito congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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