Appellandomi all'arbitro bancario finanziario e vincendo, le poste dovrebbero rimborsarmi di quasi 40000€ per operazioni non fatte da me su Postepay Evolution, ho avuto l'esito dall'abf i primi di ottobre , ma le poste negano il rimborso della somma.
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Gentile Sig. Gigi,
se dispone del titolo esecutivo dovrà agire, con l'assistenza di un avvocato, iniziando l'esecuzione forzata, altrimenti dovrà sottoporre ad un legale tutta la documentazione in suo possesso per valutare le migliori strategie.
Se non dispone già di un avvocato di fiducia, il mio studio è disponibile.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Buongiorno,
il primo passo consiste nell’invio di una diffida formale a Poste Italiane, richiedendo il rispetto della decisione dell’ABF e intimando il rimborso dell’importo di € 40.000. Qualora Poste Italiane persista nel rifiuto, sarà necessario intraprendere un’azione legale.
In aggiunta, è possibile presentare una segnalazione alla Banca d’Italia, tramite PEC o raccomandata, evidenziando il mancato rispetto della decisione e richiedendo un intervento per monitorare la condotta di Poste Italiane.
Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto delle sentenze del giudice.
Se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'ABF in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica sul sito dell'ABF per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.
In ogni caso, se perdura l'atteggiamento di non ottemperanza dell'intermediario, non le resta che adire il giudice ordinario a tutela dei suoi interessi.
Egregio Signor Gigi,
la decisione della ABF non sono decisioni parificabili a quelle giudiziarie o di un arbitrato ovvero non passano in giudicato ovvero non costituiscono un titolo esecutivo.
La decisione dell'ABF non porta nemmeno all'emissione di un decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita da Postepay Evolution.
Nel caso, come il Suo , può essere data notizia del mancato riconoscimento della decisione dell'intermediaria alla stessa ABF che iscriverà quest'ultima nell'elenco degli intermediari inadempienti alle decisioni per cinque anni.
Lei per vedersi rimborsare la somma dovrà infatti ottenere una decisione da parte del giudice ordinario o una conciliazione giudiziale od ottenere un lodo arbitrale.
Sono a Sua disposizione per ogni chiarimento fosse necessario .
Cordiali saluti