Visione atti negata

Inviata da Francesco2222. 1 apr 2016

Buongiorno,
a seguito di un'istanza di visione atti, da me inviata via mail alla Questura, scaturita da un ammonimento nei miei confronti da una persona che frequentavo, la richiesta non è stata accettata per questi motivi:

"In relazione all' istanza qui pervenuta in data 06/11/2012 (data errata) alle ore 6,50, tramite posta elettronica certificata (non vero, ho usato la semplice mail di libero), tesa ad esaminare i documenti relativi al procedimento amministrativo in epigrafe ed ottenerne l'estrazione di una copia, si comunica che in ottemporanza all' art. 3 del Decreto del Ministero dell' Interno nr. 415 del 10/05/1994, attuativo dell' art. 24, comma 4, della Legge 07/08/1990 nr. 241, tale richiesta non può essere accolta."

Ovviamente ho già cercato in rete gli articoli qui citati, e quello che ho trovato mi lascia di stucco. Ho consultato anche il Maresciallo dei CC che ha accolto la richiesta di ammonimento dell'altra persona, che mi ha consigliato di rivolgermi direttamente alla Questura chiedendo conferma che quando hanno scritto questa mail di risposta, avessero davanti la documentazione relativa al mio caso, e non quella di un altro. Contattata telefonicamente la Questura per prendere un appuntamento, mi veniva negato, ma mi comunicavano di provare a ricontattarli tra 2 anni per fare annullare l' ammonimento.
Cosa vuol dire secondo Voi questo documento di risposta?
Può essere influente il fatto che la persona che ha presentato richiesta di ammonimento sia una psicologa?

Grazie

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Miglior risposta

Gentile signore,
in merito a quanto richiesto, le Sue esigenze difensive devono trovare idonea tutela, attraverso la necessaria conoscenza degli atti del procedimento. Infatti Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sentenza n.320 del 21 febbraio 2014 ha dato pare favorevole in ordine all'accesso agli atti, prima negato, accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente; nulla rileva lo status o la condizione personale.
Distinti saluti

Avv. Felice Bruni - Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

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Gentile Francesco,

sono a Sua disposizione per la redazione e spedizione per racc. r/r oppure PEC della diffida a farLe avere ogni documentazione necessaria ad esercitare ill Suo diritto di difesa costituzionalmente garantito tramite il diritto di accesso del pari garantito dalla legge sulla trasparenza amministrativa.

Saluti cordiali,

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Gentilissimo,
ai sensi dell'art.25 l.241/90 l'esercizio del diritto di accesso può trovare tutela con il ricorso al TAR con il procedimento ivi previsto, come confermato dal Collega che mi ha preceduto.
Saluti cordiali

Avv. Antonio Cesarini

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile Francesco,
le consiglio di inviare una richiesta ex lege 241/90 come novellata attraverso la spedizione di una raccomandata a/r ivi esprimendo la sua volontà di esercitare il proprio diritto di accesso informativo relativamente agli atti amministrativi riguardanti al procedura di ammonimento.

Avv. marina ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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