Violazione legge sul diritto d'autore

Inviata da Gioacchino De Pasquale. 5 ago 2016 Contratti

Gentile avvocato risponde, vi sottopongo il seguente caso. Ho instaurato a partire dal 2012 una collaborazione con una società di formazione nel settore fiscale. Nel periodo di tale collaborazione ho proceduto alla realizzazione di numerosi testi/articoli/libri che la società vendeva singolarmente o ai suoi abbonati e immetteva altresì nella sua banca dati. Alcuni di questi testi li pubblicava a mio nome, altri a nome di una presunta redazione. A fronte del lavoro svolto, che comprendeva anche consulenza, corsi di formazione e lerrning e in aula, ecc... ho percepito un compenso fisso.
Durante tale periodo ho ceduto parte dei testi anche ad altre società.
La prima società di recente (dopo l'interruzione della collaborazione) mi ha contestato la violazione della legge sul diritto d'autore (art. 119 l.d.a.) per ave ceduto anche a terzi parte dei testi realizzati, chiedendomi il risarcimento del danno in base alla violazione della suddetta violazione della legge sul diritto d'autore e richiamando obbligazioni contrattuali (non è mai esistito un contratto, né tanto meno un contratto di edizione)
A seguito di tale richiesta le altre società con le quale collaboravo hanno deciso di sospendere il nostro rapporto di collaborazione, in attesa che la controversia si definisca. Alcune invece hanno deciso di interrompere la collaborazione.
È legittima la pretesa della società in questione? Potevo e non potevo cedere anche a terzi i testi da me realizzati in assenza di obbligazioni contrattuali scritte che prevedessero una clausola di esclusiva nei confronti di tale società? Posso chiedere il risarcimento del danno per l'interruzione delle collaborazioni con le altre società?
In attesa di un Vostro riscontro,
grazie in anticipo
Cordialità

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Il contratto di edizione - quello con il quale l'autore trasferisce alla società di edizione dei testi/articoli ecc. ,i diritti di utilizzazione del proprio lavoro - va provato per iscritto, ma non necessita della forma scritta per essere valido.
Quindi, la pretesa della casa editrice, anche senza un contratto scritto, è in sè valida.
Tuttavia, è necessario valutare - sulla base delle vicende del rapporto intercorso, se il diritto di esclusiva vantato dalla società - perchè di questo si tratta - sia esistente.
Cordialmente

Avv. Fulvio Luzzi Conti Avvocato a Udine

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Se si trattava di un puro e semplice rapporto di collaborazione professionale (senza rapporto di subordinazione come lavoratore dipendente ma di lavoratore autonomo che esegue fattura) la Società di formazione non ha alcun diritto e deve anche pagare i danni (senza escludere che non siano tutti subdolamente daccordo per danneggiarti) . Chiederei al Giudice competente un provvedimento d'urgenza per far sospendere o far cessare comportamenti illegittimi se non illeciti penalmente e poi agire di conseguenza. In base a quanto posto a conoscenza non si potrebbe andare oltre per ulteriori delucidazioni sul da farsi.
Avv. Giuseppe Pigliapoco Macerata

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Egregio Sig. De Pasquale,non essendovi stato un contratto con il quale cedeva i diritti d'autore,non credo che possa procedersi contro di Lei per tale ragione;tuttavia,se il Suo rapporto di lavoro fosse qualifica bile come lavoro dipendente,potrebbe rispondere dei danni per condotta infedele.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Certamente, la Sua posizione è da valutare in modo approfondito, e andrà compresa la natura dei rapporti che Lei intratteneva con la società che prima aveva la collaborazione. Potrebbe essere che anche Lei abbia diritto a pretendere delle royalties sulle vendite dei libri da Lei redatti.Serve certamente un legale che l'assista.
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Non essendovi un contratto scritto, probabilmente la pretesa è corretta. Tuttavia andrebbe esaminato meglio il caso specifico, entrando nel merito del tipo di pubblicazioni, dove sono avvenute, ed altri elementi.
In ogni caso, posto che già le è stato contestato il diritto di cedere a terzi, le consiglio di rispondere tramite un legale per tutelare i suoi diritti.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

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