Vendita di casa altrui con diritto di prelazione

Inviata da Corica Giampiero Andrea. 9 mag 2016 Diritto immobiliare

Buonasera,
mia madre ha firmato un incarico di vendita appartamento e successivamente un'accettazione di proposta di acquisto: lei è in affitto in una casa Enasarco ma ha firmato la lettera di prelazione acquisto suo appartamento nell'ambito della dismissione immobiliare. Ora ha cambiato idea e non vuole piu lasciare casa. Il quesito è il seguente: incarico e accettazione sono legali oppure ha un appiglio per annullare il tutto non essendo comunque proprietaria? Comunque non ha ricevuto ancora alcuna monetizzazione.

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Salve Giampiero Andrea,
In questo caso si configura la vendita di un diritto relativo ad un bene appartenente ad altri, è il caso di vendita di cosa altrui ex. art. 1478 c.c..
Nello specifico, la compravendita non sortirà il normale effetto traslativo, in quanto il consenso raggiunto tra le parti non non rileva, non essendo il bene di proprietà di colui che lo aliena. Se, al momento della stipula del contratto di alienazione, il bene non risulta di proprietà del venditore, costui ha l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, attraverso l'acquisto dello stesso dal terzo proprietario.
L'alternativa a tale condotta consiste nel trasferimento diretto del bene dal terzo proprietario all'acquirente, secondo l'art. 1478 c.c.
Entrambe le condotte dovranno essere compiute entro un determinato lasso temporale che, qualora non sia espressamente determinato dalle parti, dovrà essere assegnato dall'organo giudicante. (Cass. Civ. Sez. Unite, 1676/82 ; Cass. Civ. Sez. II, 3637/79 )
Solo una volta decorso, infruttuosamente, tale periodo di tempo, l'acquirente potrà agire per la risoluzione del contratto (ex art. 1453 ss. c.c.) oltre che per il risarcimento dei danni (Cass. Civ. Sez. II, 12953/00).
Tale regola si applica anche in caso di contratto preliminare di vendita, qualora il promissario acquirente non fosse a conoscenza dell'altruità del bene. La giurisprudenza ha chiarito come, anche in tale fattispecie, l'acquirente possa agire in risoluzione solo allo scadere infruttuoso del decorso del termine.

Avv. Anna Realmuto

Anonimo-158879 Avvocato a Milano

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Il contratto firmato da Sua madre appare essere valido;il recesso e' possibile ma espone al pagamento dei costi della mediazione e ed eventuali danni che fossero derivati al promesso acquirente.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno,
Le confermo che incarico ed accettazione sono e permangono legalmente validi; tuttavia, si potrebbe recedere esponendosi però al pagamento di penali.

Avv. Gianluca Martelli Avvocato a Roma

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Se ho ben capito Sua madre ha prelazionato l'acquisto dell'immobile da lei locato, e prima di acquistarlo ha già dato mandato a venderlo, accettando successivamente una proposta di acquisto. Ora tuttavia ci ha ripensato e vuole mantenerne la proprietà. Se è così, direi che Sua madre è vincolata ormai. Tuttavia si dovrebbero vedere i documenti per capire se ci sono possibilità di liberarsi senza spese.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

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Buongiorno,
dovrebbe essere più chiaro nel quesito in modo da poterLa aiutare.
I migliori saluti.

Studio legale Giaccardi-Laurino Avvocato a Torino

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Buongiorno, è necessario che chiarisca meglio la situazione. Non si comprende, visto che sua madre non è proprietaria dell'immobile dove vive, a che titolo voglia vendere. Se chiarisce la vicenda la potrò aiutare. Buona giornata.

Studio Legale Avv. Irene Bonora Avvocato a Bologna

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Il quesito non mi è molto chiaro. Sarebbe opportuno esaminare i documenti firmati
Cordiali saluti
AVv. Marco Rigoni

Studio Avvocato Marco Rigoni Avvocato a Brescia

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