Vari contratti a tempo determinato e adesso che sono incinta ciao!
Inviata da Artemisia. 23 giu 2015
Ho lavorato per 2 anni per la stessa azienda, contratti di sei mesi in sei mesi e alla fine siccome hanno visto che sono incinta di 3 mesi ciao!!! Posso rivolgermi a un avvocato, è totalmente inutile?
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Gent.ma Anna,
si tratta di una fattispecie molto complessa che meriterebbe di essere analizzata nel dettaglio, partendo certamente dal tipo di contratto, dalle modalità di rinnovo ivi previste, se vorrà sono a Sua disposizione per un esame più approfondito
Cordialità
F.C.
Gentile sig.ra,
può sicuramente impugnare il licenziamento entro 60 giorni, chiaramente, se esso è stato disposto in spregio alla legge.
Per approfondimenti, è necessario che Lei mi dica di più. Per far questo, può contattarmi ai recapiti indicati sul presente sito.
Avv. Domenico Laieta.
Certo sig.ra ha senz'altro ottime ragioni per impugnare il licenziamento.
Tra l'altro potrebbe essere utile sapere anche in quali modalità questo sia avvenuto.
Saluti
Gentile Signora, laddove vi è un principio di prova che il contratto non le è stato rinnovato a causa del suo stato di gravidanza lei certamente potrebbe procedere nel richiedere la reintegra o un risarcimento. Importante è conoscere quando lei è stata assunta.Il contratto a tempo determinato prima della Riforma ForneroTorna su
Prima della riforma del mercato del lavoro (c.d. Riforma Fornero) la disciplina del contratto a termine era particolarmente rigida, proprio per evitare abusi da parte del datore di lavoro.
Si prevedeva infatti che il contratto a tempo determinato poteva essere stipulato soltanto
• in presenza di motivi di carattere tecnico-produttivo (ad esempio per fare fronte ad un carico di lavoro particolarmente pesante e temporaneo)
• per sostituire un lavoratore assente per un periodo specifico (ad esempio per sostituire temporaneamente una lavoratrice in maternità, la c.d. sostituzione di maternità)
La legge stabiliva poi che la motivazione per la quale l’imprenditore ricorreva al contratto a termine venisse indicata nel contratto stesso per iscritto. Si tratta della c.d. causale. Per i contratti con durata inferiore ai tre anni era poi consentita una sola proroga motivata.
Nel caso in cui il contratto veniva prorogato (o rinnovato) senza rispettare i limiti imposti dalla legge, rapporto si trasformava in rapporto a tempo indeterminato.
Il rapporto si concludeva con lo spirare del termine ma il lavoratore conservava il diritto di interromperlo presentando le proprie dimissioni. Per contro il datore di lavoro, se ricorrevano le condizioni (vedi le schede sul Licenziamento disciplinare e Licenziamento per motivi economici), aveva sempre la possibilità di recedere dal contratto attraverso il licenziamento del dipendente.
Il contratto a tempo determinato dopo la Riforma ForneroTorna su
La regolamentazione del rapporto a tempo determinato è profondamente cambiata in seguito alla c.d. Riforma Fornero (attuata con la Legge n. 92/2012), successivamente integrata dal c.d. decreto lavoro (D.L. n. 76 del 2013) e nuovamente ritoccata dal D.L. n. 34 del 2014.
Sono infatti previste delle deroghe importanti all’obbligo di specificare nel contratto i motivi che legittimano l’inserimento del termine (la c.d. causale). Si tratta della figura del contratto a tempo determinato acausale.
Attualmente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro non può essere superiore al 20% dell'organico complessivo.
Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Per un parere dettagliato e le conseguenti azioni da intraprendere sul suo caso, occorre conoscere la questione nello specifico, in caso non esiti a contattarci per un appuntamento.
Certo può venire da me impugna licenziamento e chiede il ripristino del rapporto a tempo indeterminato in quanto tali contratti dissimulare 1 rapporto a tempo indeterminato e chiede le differenze retributive maturate
Gentile Anna,
lo stato di gravidanza non può costituire motivo per il mancato rinnovo del contratto. Se tale fosse la vera ragione per cui non le venisse rinnovato il contratto di maternità si incorrerebbe nella fattispecie della discriminazione sul posto di lavoro, in quanto tale sanzionabile.
Se necessita di assistenza, mi contatti ai numeri di telefono che trova su questo portale.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli di Piacenza