Vale la pena fare ricorso?

Inviata da Cla. 30 gen 2021

Salve, il 27/1/21 mi hanno fatto una contravvenzione riguardo l'art. 93 C. 7bis con consecutivo fermo amministrativo del veicolo. Sono uno studente di 18 anni che studia presso l'ateneo fiorentino e mi sono trasferito per studio. Tutte le mie conoscenze mi hanno confermato che avevo 6 mesi di tempo per cambiare la targa come tutti gli altri membri dell UE del resto. Nessuno sapeva di questa modifica del 2018. Secondo voi fare un ricorso sarebbe fattibile?

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Buongiorno,
se Lei è da meno di sei mesi che è in Italia il ricorso è fattibile. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario
chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi
dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio
motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione
alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Resto a disposizione.

Studio Legale Pagliuca Avvocato a Potenza

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