Il lavoro di cui trattasi è di consulenza e vendita dei servizi di telecomunicazioni aziendali, esso veniva svolto su app.ti prefissati in determinati orari stabiliti dall'azienda dalle 8:30 fino alle 18:30 circa 5/6 giornalieri con utilizzo dell'autoveicolo di proprietà del consulente.
Inoltre vi era lavoro di download agenda app.it da pc e invio reportistica ogni giorno dopo il lavoro su apposita applicazione aziendale e spedizione dei contratti. Corsi formativi iniziale durata 5 giorni full time, corsi di formazione di aggiornamento periodici e successive riunioni periodiche anche fuori regione.
Inoltre vi era il coordinamento telefonico e anche sul posto personalmente di responsabili aziendali. Gli app.ti venivano svolti in varie città e paesi limitrofi presso sedi di potenziali clienti. La sede legale è ubicata in altra città diversa da quella ove si è svolto il lavoro.
Tale prestazione lavorativa rientra nel contratto di lavoro subordinato?
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Egregio Sig. Roberto Franco,
per potere valutare la tipologia contrattuale del suo rapporto di lavoro, bisogna in particolare verificare se vi sono state direttive da parte dell'azienda, se doveva seguire orari ben precisi e nel caso in cui ci siano gli elementi ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento della natura subordinata del rapporto.
Cordialmente
Avv. Antonella Lopopolo
La valutazione della subordinazione o meno di un rapporto di lavoro viene stabilita in base a tutta una serie di modalità di espletamento dell'attività lavorativa che varia da caso a caso. Per valutare la natura del rapporto intercorso nel caso specifico occorrerebbe vedere il Suo contratto di lavoro e quindi, anche in base alla data di stipula dello stesso, stante l'evoluzione delle tipologie contrattuali susseguitesi negli ultimi anni, stabilire che tipo di inquadramento può essere rivendicato.
Cordiali saluti
Avv. Stefania De Luca (Roma)
Per individuare la natura subordinata o meno di un rapporto di lavoro, occorre far riferimento alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nei casi dubbi, la giurisprudenza ricorre ai cd. "indici della subordinazione", tra cui un rilievo eminente assume quello della cd. "eterodirezione dell'attività lavorativa", cioè l'esistenza di un vero e proprio potere del datore/committente di impartire dettagliati ordini e direttive, che il prestatore è tenuto a rispettare puntigliosamente. Altro fattore che sicuramente rileva è l'esistenza di un orario prestabilito da osservare. Dal caso che lei ha esposto, sembrerebbe a priva vista potersi ipotizzare l'esistenza di un lavoro subordinato, ma tale ipotesi dovrebbe superare il vaglio del Giudice dopo accurata dimostrazione di tutti i requisiti che attestino la presenza di lavoro subordinato. A disposizione per eventuali chiarimenti, saluto cordialmente, avv. Maria Rosalia Megna - Palermo