Trasferimento d'ufficio dal posto di lavoro

Inviata da ELENA WEBER. 27 apr 2020

Buonasera,
Volevo solo un chiarimento rispetto alla libertà che si è presa la Coopedativa privata in cui lavoro, di trasferire d'ufficio il personale che rientra dalla malattia (per Covid 19).
La mia cooperativa gestisce RSA e molti infermieri e operatori sono stati contagiati dal virus. Ora alcuni stanno rientrando, ma si trovano trasferiti in altre realtà, anche lontane rispetto al domicilio. Sembra sia una situazione legale, in questo momento di emergenza. (Il mio contratto di infermiera coordinatrice risale al 2005).
Invece di far rientrare nella propria struttura i colleghi chiamati a coprire le malattie, sembra che chi è stato ammalato nn possa rientrare sul suo posto di ruolo, ma venga destinato d'ufficio ad altre strutture.
Secondo i nostri dirigenti tutto questo è legale.... ma al momento nn abbiamo nulla di scritto, soprattutto per capire dove sono andati a finire i nostri diritti...
Ringrazio per la cordialità
Elena

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Buonasera. Il trasferimento dei lavoratori è una potestà del datore di lavoro, e entro certe modalità e limiti eventualmente disciplinati dal Ccnl di categoria può essere esercitato dal datore stesso. Unici casi in cui serve il consenso del lavoratore è per spostare di sede un lavoratore disabile o chi abbia in cura un malato assistito da legge 104, oppure voglia spostare un rappresentante sindacale (rsa). Nel suo caso, ad ogni modo consiglio di chiedere motivazioni scritte per eventuale contestazione.
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Santin Comsulenze

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Buongiorno,
il datore di lavoro ha il potere di decidere unilateralmente il trasferimento del lavoratore se ricorrono comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e anche per incompatibilità ambientale.
Si tratta di una scelta insindacabile, anche a prescindere dalla distanza della nuova sede di lavoro rispetto alla propria residenza.
Qualche tutela in più potrebbe averla il dipendente titolare della Legge 104, ma occorre valutare caso per caso.
Inoltre il trasferimento può essere comunicato oralmente e senza preavviso, salvo che il CCNL preveda forme specifiche.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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