Subornazione dell'unico testimone della parte offesa?
Inviata da Maria Luisa. 3 dic 2015
La registrazione del testimone che, conversando con la parte offesa, afferma di essere stato minacciato dall'imputato spiegandone i motivi, è sufficientemente valida come prova? Dal momento che non si presenterà al processo, come si procede nelle cause in cui viene provata la subornazione dell'unico testimone della parte offesa? Ringrazio anticipatamente.
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In linea di principio si considera legittima, e quindi utilizzabile nel processo, la registrazione di una conversazione alla quale si partecipa. Si considera invece illegittima, e quindi non utilizzabile, la registrazione di una conversazione tra terze persone. Nella vicenda da Lei ipotizzata un ruolo importante lo riveste comunque lo stesso testimone asseritamente minacciato: se costui riferisce la minaccia è tutto molto semplice; se la nega, si pone un delicato problema di prova.
Dal punto di vista processuale, comunque, è indispensabile una denuncia che evidenzi tutte le circostanze del fatto e le fonti di prova; dopodichè andrà richiesta la sospensione del procedimento principale, in attesa della definizione di quello relativo alla minaccia al testimone. Nel decidere se adottare o meno la sospensione il giudice dovrà naturalmente valutare quanto risulti decisiva la deposizione del teste che si assume minacciato.
Studio Legale Ercoli
il nostro codice di procedura penale non impone la tassatività dei mezzi di prova, consentendo l’assunzione di prove atipiche, qualora siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e a fornire elementi attendibili.
Le modalità di assunzione sono prescritte dal giudice dopo aver ascoltato le parti.
Porti quindi e faccia valere senz’altro tale registrazione, in cui è la prova che il teste viene minacciato dall’imputato e quindi teme di dover dire la verità nel processo.
Una questione poi, sempre inerente le fonti di prova, nell'ambito del processo penale e che ne determina un significativo ed a volta determinante scostamento rispetto al processo civile riguarda la testimonianza della persona offesa.
Mentre infatti tale fonte di prova non è ammessa nel processo civile stante l'incapacità a testimoniare di chi abbia interesse all'esito della lite, nell'ambito del processo penale essa, sotto il profilo della qualificazione normativa, non differisce da una qualsiasi testimonianza assumendo, perciò, valenza probatoria piena e, di per sè, non necessitando di riscontri, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4.
In effetti, proprio tale potenziale probatorio delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa possono ragionevolmente indurre ad intraprendere, anche solo a fini risarcitori, la via della costituzione di parte civile nel processo penale anziché la via dell'azione risarcitoria nel processo civile (si pensi al caso molto frequente del risarcimento del danno da sinistri stradali).
Il mio studio resta a Sua disposizione per ogni assistenza.
La Cassazione ha ripetuto che il solo dichiarato della persona offesa, ove costante preciso e privo di patenti illogicità, è da solo sufficiente a fondare una condanna.-
Quanto al testimone eventualmente subornato dall'imputato, è necessario compiere i seguenti passaggi:
- indicarlo nella lista testimoniale del P.M. o della persona offesa;
- produrre la registrazione, debitamente trascritta, in cui il testimone confessa di essere stato minacciato dall'imputato;
- in sede di audizione della persona offesa, quale testimone d'accusa, fare emergere tale dato;
- se il testimone subornato ha già reso dichiarazioni, in fase di indagini, contro l'imputato, chiedere che, all'esito del suo esame dibattimentale, le stesse vengano acquisite ex art. 500 comma 4 c.p.p.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Avv. Carlo Monaco