Buongiorno,
abito lungo una strada provinciale in un punto dove la stessa compie una "S", dove spesso e volentieri gli automobilisti in transito (generalmente sempre gli stessi dato che la strada in questione conduce ad un paesino di 400 anime), si limitano a suonare il clacson , spesso senza nemmeno rallentare, e spesso anche di notte! (presumo per abitudine e scarso intelletto) causando stress a me ed alla mia famiglia (ho una bimba di 6 mesi) oltre che a rendere l'uscita da casa mia pericolosa.
La mia casa è in una piccola frazione del suddetto paesino,e - per quel che mi risulta - in un centro abitato vige il limite di 50km/h ed il divieto di suonare.
Ho chiesto tempo fa in provincia di porre della segnaletica o dei rallentatori, ma non ho ottenuto seguito, anzi mi è stato riferito che i rallentatori non possono essere installati in quanto strada provinciale.
come posso provvedere?
Vi ringrazio!
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Egregio signor Mario, sussiste nel caso di specie una responsabilita' dell'Ente per insidia e trabocchetti ex art.2051 c.c., e' necessaria una previa valutazione della pericolosita' della strada da parte dei Carabinieri. Mi consulti tramite portale. Sono a sua disposizione
Cordiali saluti
Avv. Ticozzi Chiara
Milano
Concordo pienamente con il Collega. Inoltre mi permetto di suggerirLe di attivarsi con la Polizia Locale affinché i conducenti che usano il clacson a sproposito vengano sanzionati ai sensi dell'art.155 Nuovo Codice della Strada
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
In merito al caso proposto in narrativa, occorrerebbe una valutazione da parte di Polizia Stradale o Carabinieri; ciò per individuare le criticità e le idonee cautele da parte dell'Ente responsabile.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro