S.r.l. unipersonale in liquidazione e morte dell'unico socio anche liquidatore
Inviata da laura. 24 apr 2020
Per quanto in oggetto venuto a mancare ns. padre abbiamo rinunciato all'eredità debitoria disinteressandoci di ogni successivo aspetto legato alla sua cessata attività in fase di scioglimento.
Vorremmo sapere se a riguardo avremmo avuto degli obblighi a riguardo onde evitare problemi e sgradevoli conseguenze.
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 3 persone
Buona sera, la circostanza che sia stata fatta una formale rinuncia all'eredità del padre ( unico socio di una SRL), comporta automaticamente che non dobbiate fare alcunché. Non solo non avete alcun obbligo, ma ripeto non dovete minimanente curare - gestire od interessarvi dell'attività del defunto padre. Diversamente il vostro agire potrebbe essere interpretato come una rinuncia fittizia. Distinti saluti. avv. Angela Galavotti
Riguardo ai debiti assunti da vostro padre in quanto unico socio di srl unipersonale non dovreste essere tenuti a nessun obbligo, né in quanto eredi accettanti, né in quanto abbiate rifiutato l'eredità in toto. Questo ai sensi dell'art. 2462 cc. Quindi il fatto di aver rifiutato il ceppo ereditario non vi ha dato alcuna protezione in più. In ogni società srl le obbligazioni gravano sulla società e basta.
Gentile Signora Laura
Le segnalo il disposto dell'art. 478 c. c., secondo il quale, la rinuncia ai diritti di successione, qualora sia fatta "verso corrispettivo", o, "a favore di alcuni soltanto dei chiamati", importa accettazione.
Cordialmente.
Avv. Raffaella Nocera
Salve premesso che società e persona fisica sono entità differenti, comunque con la rinunzia all'eredità le conseguenze dal punto di vista economiche non vanno ad inficiare la posizione degli eredi. Tuttavia Lei ha parlato di rinunzia alla posizione debitoria, quindi è necessario capire se intendesse dire rinunzia effettiva all'eredità o meno. Peraltro al di là della rinunzia formalizzata è necessario anche valutare, onde evitare problemi, se prima della rinunzia Lei e gli altri eredi non siete stati nel possesso dei beni oggetto di successione, nel qual caso rischiereste di essere qualificati cose eredi pure e semplici. A disposizione per chiarimenti. Saluti