Spese di condominio

Inviata da Manuel Calavera. 26 gen 2019 Diritto condominiale

Salve
Il mio contratto di locazione riporta
"Sono a carico del conduttore le spese di condominio,tutte le utenze e la tassa sui rifiuti"
Non riportando nessun allegato che specifichi quali siano le spese di condominio .
Mi sono accorto che in queste spese(già pagate da me ) rientrano il compenso dell'Amministratore e l'assicurazione dello stabile.
Ho diritto a chiedere un rimborso per queste spese o il locatore può addurre che da contratto sono anche queste ultime a carico mio?

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Gentile Manuel,

in generale, sono a carico del locatore le spese di straordinaria manutenzione ovvero quelle spese riferite ad opere necessarie per rinnovare, modificare o sostituire parti dell’edificio, nonché opere e modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell’immobile.
Mentre competono al conduttore le spese di gestione ordinaria ovvero quelle spese necessarie a mantenere in efficienza l’immobile e per rimuovere il deterioramento prodotto dall’utilizzo del bene locato.
A tale principio generale fanno eccezione alcune spese che sono ripartite tra conduttore e locatore in misura differente.
Per ciò che concerne le "spese condominiali", nello specifico (relativamente al tuo caso) i costi dell'amministratore e le spese di assicurazione dell'edificio condominiale sono a carico del locatore.
Pertanto, se ha provveduto a sostenere le superiori spese, ha diritto a ottenere ls restituzione delle stesse.

Per ulteriori informazioni al fine del recupero delle superiori somme non esiti a contattare lo Studio.
Spero di essere stata utile.

Avv. Eleonora Tripi
The Italian Lawyer

The Italian Lawyer Avvocato a Milano

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Egr. Sig. Calavera,
a mio avviso puo' chiedere il rimborso di queste spese al proprietario, in quanto Il conduttore non è tenuto al rimborso delle spese relative al compenso dell' amministratore ed alla assicurazione dello stabile sia perché non comprese nel tassativo elenco dell'art. 9 comma 1 l. 27 luglio 1978 n. 392, sia perché aventi origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni, per le prime, ed in quanto effettuate per garantire la conservazione delle situazioni dominicali per le seconde.
Cordialità.
avv. Francesca Moriero

Studio Legale Francesca Moriero Avvocato a Chiavari

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Buongiorno, Le riporto il testo di una sentenza che è illuminante per il suo caso.

"Cass. 11 novembre 1988 n. 6088,

Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell' amministratore ed il concorso delle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore -, salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, comma 1)".
A disposizione per chiarimenti. Saluti.

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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