Spese condominiali molto datate

Inviata da Giuseppe De Luca. 11 apr 2016 Diritto condominiale

Nel dicembre 2003 ho acquistato un box auto, nei locali seminterrati di un palazzo di fronte a quello in cui abito. Da allora, non ho mai pagato spese condominiali, perché, per problematiche personali e di salute, l'amministratore non ha mai provveduto a stilare bilanci o convocare assemblee condominiali. Ora, dopo la recente approvazione di un bilancio per tutti gli anni trascorsi, con il solo voto contrario mio e di un altro condomino, mi trovo a dover pagare circa 1700 euro. Ma le cifre relative ad annualità anteriori a 5 anni orsono, non dovrebbero essere prescritte?

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Gentile sig. Giuseppe,
Se il condominio,pur approvando lo regolarmente in bilancio,non le ha mai chiesto il pagamento del dovuto credo che il predetto diritto sia ormai prescritto.
Avv.Marina LIGRANI

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

1129 Risposte

848 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

La prescrizione opera se non c'è mai stato, in cinque anni, alcun atto interruttivo ovvero una lettera raccomandata (ovvero un atto giudiziario) con la quale è stato richiesto il pagamento in questione.
Occorre tuttavia distinguere, all'intero dei "debiti" contenuti nel bilancio condominiale, quelli verso terzi (ad esempio utenze gas, acqua etc) da quelli ad esempio verso l'amministratore del condominio per i suoi compensi: ciò serve per capire se il titolare del credito (ad esempio Acea per l'acqua) ha o meno richiesto il pagamento al condominio di quanto dovuto, con ciò interrompendo la prescrizione.
L'approvazione del rendiconto condominiale, ora per i debiti maturati negli anni passati, potrebbe inoltre essere considerato riconoscimento del debito: ovviamente ciò non vale per lei e per l'altro condomino che ha votato contro tale delibera.
La strada più semplice, e teoricamente più conveniente per tutti i condomini, è quella di impugnare la delibera stessa, prima attraverso l'avvio di un procedimento di mediazione e, in caso di mancato accordo, attraverso un giudizio in tribunale.
L'impugnazione deve essere fatta nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera e il termine decorre dalla data dell'assemblea per i condomini presenti, o dal giorno della comunicazione per quelli assenti.
Prima di fare ciò occorre, a mio avviso, verificare voce per voce quali crediti possono ritenersi prescritti e quali no, per capire se vale la pena procedere a contestare la decisione dell'assemblea.

Studio Legale Toro Avvocato a Roma

94 Risposte

63 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Egregio signor De Luca,
alle spese condominiali è applicabile la disciplina dell’art. 2948 comma 4, secondo il quale la prescrizione è di cinque anni per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi“, proprio come accade con il pagamento, appunto periodico, delle quote delle spese condominiali, a carico di ogni singolo condomino. Tuttavia la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla delibera dell’assemblea che approvava le spese condominiali ed il relativo stato di riparto. Pertanto, nel caso di specie, non potrebbe considerarsi prescritto il Suo debito nei confronti del Condominio.

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Circa il caso proposto ed alla luce di quanto narrato, bisogna valutare attentamente gli elementi. L'amministratore, infatti, è venuto meno ai compiti prescritti dalla legge (i periodi in menzione si trovano a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa condominiale) riscuotere i ratei condominali e convocare annualmente l'assemblea. È sicuramente singolare un'approvazione "ora per allora", tuttavia la delibera ha efficacia vincolante; per far valere eventuali vizi e/o pretese vi può essere o l'attivazione del procedimento di mediazione ed impugnazione della delibera (termine 30gg) ovvero attendere la via esecutiva da parte dell'amministratore e dedurre in merito, tenendo conto che lo stesso può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e procedere al pignoramento delle somme.a prescindere da opposizioni.

Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

264 Risposte

199 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Egr. Giuseppe,
qualora non vi sia sta interruzione della prescrizione (lettere comunicazioni, ecc.) il condominio potrà richiederle il pagamento delle spese relative agli ultimi cinque anni. Ovviamente per questi è obbligato a pagare. Io le consiglio di versare la parte che deve, evitando di dover affrontare un giudizio per il recupero del credito

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

703 Risposte

275 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Salve sicuramente c'è prescrizione per cui il debito deve essere ridotto a quanto dovuto negli ultimi 5 anni. Per cui in caso di proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo nei suoi confronti dovrà opporsi necessariamente per far valere la prescrizione. Oppure lei o altri condomini o assieme potete provare a trovare qualche vizio anche formale per annullare la delibera che va fatto in brevissimo tempo. Il mio studio è specializzato in diritto condominiale e può contattarmi per ulteriori informazioni.
Saluti, Avv. Angela Vicario

Studio Legale Avv. Angela Vicario Avvocato a Teano

48 Risposte

31 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Diritto condominiale

Vedere più avvocati specializzati in Diritto condominiale

Altre domande su Diritto condominiale

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte