Si può divulgare una conversazione privata?
Sono un giornalista, ho fatto una registrazione di una conversazione che doveva essere privata, posso divulgarla se è per smascherare una truffa? Devo portarla ai carabinieri?
Sono un giornalista, ho fatto una registrazione di una conversazione che doveva essere privata, posso divulgarla se è per smascherare una truffa? Devo portarla ai carabinieri?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Gentile Vicia,
si tratta di una questione molto delicata, che La invito ad esporre nel dettaglio ad un legale di fiducia. Cio' premesso, posso dire che la registrazione di una conversazione fra presenti è, in linea generale, lecita, a condizione che non si svolga in un c.d. "luogo di privata dimora" del soggetto ignaro di essere registrato e che la registrazione medesima sia fatta dalla stessa persona che partecipi alla conversazione o da altra comunque presente e ammessa ad assistervi. Per quanto riguarda più specificamente la pubblicazione della conversazione, essa può avvenire con il consenso della persona registrata (non è ovviamente il Suo caso), oppure può essere effettuata al fine di "tutelare un diritto proprio o un diritto altrui": in mancanza di tali condizioni la pubblicazione della registrazione costituisce un illecito trattamento dei dati personali - cfr art. 167 D. lgs. 196/2003. Un'eccezione a tali regole può dirsi sussistente, sebbene da valutare caso per caso in relazione ad ogni singola fattispecie concreta, proprio per la libertà di stampa: a febbraio 2015, infatti, la Corte europea dei Diritti umani ha confermato la liceità di una (video)registrazione nascosta ad opera dei giornalisti, sancendo la prevalenza del diritto ad informare su fatti di interesse pubblico sul diritto al rispetto della vita privata (sent. 10 febbraio 2015, Haldimann e altri c. Svizzera).
Spero di averLe perlomeno fornito una prima lettura utile a orientarLa nel Suo caso specifico che, ribadisco, è assolutamente necessario che esamini con l'assistenza del Suo legale di fiducia.
Rimango ovviamente a disposizione per una eventuale consulenza approfondita.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli di Piacenza
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Gentile dottore,
sono specializzato in diffamazione a mezzo stampa avendo lavorato per quattro anni con il prof. Avv. Ugo Ruffolo (l'avv. della trasmissione televisiva Mi manda Rai), i limiti alla pubblicazione di una notizia sono la continenza formale della stessa, l'utilità sociale e la verità oggettiva. Pertanto, se mi contatta telefonicamente sarò lieto di offrirle consulenza legale gratuita telefonica. Distinti saluti
Avv. Francesco Parise
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Gentile Vicia,
si tratta di una questione molto delicata, che La invito ad esporre nel dettaglio ad un legale di fiducia. Cio' premesso, posso dire che la registrazione di una conversazione fra presenti è, in linea generale, lecita, a condizione che non si svolga in un c.d. "luogo di privata dimora" del soggetto ignaro di essere registrato e che la registrazione medesima sia fatta dalla stessa persona che partecipi alla conversazione o da altra comunque presente e ammessa ad assistervi. Per quanto riguarda più specificamente la pubblicazione della conversazione, essa può avvenire con il consenso della persona registrata (non è ovviamente il Suo caso), oppure può essere effettuata al fine di "tutelare un diritto proprio o un diritto altrui": in mancanza di tali condizioni la pubblicazione della registrazione costituisce un illecito trattamento dei dati personali - cfr art. 167 D. lgs. 196/2003. Un'eccezione a tali regole può dirsi sussistente, sebbene da valutare caso per caso in relazione ad ogni singola fattispecie concreta, proprio per la libertà di stampa: a febbraio 2015, infatti, la Corte europea dei Diritti umani ha confermato la liceità di una (video)registrazione nascosta ad opera dei giornalisti, sancendo la prevalenza del diritto ad informare su fatti di interesse pubblico sul diritto al rispetto della vita privata (sent. 10 febbraio 2015, Haldimann e altri c. Svizzera).
Spero di averLe perlomeno fornito una prima lettura utile a orientarLa nel Suo caso specifico che, ribadisco, è assolutamente necessario che esamini con l'assistenza del Suo legale di fiducia.
Rimango ovviamente a disposizione per una eventuale consulenza approfondita.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli di Piacenza
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Può certamente utilizzarla come prova e fornirla alle forze dell' ordine.
Non può, però, renderla pubblica presso terzi, facendone un uso improprio violativo della privacy ed a rischio diffamazione.
Se volesse essere seguito nella vicenda non esiti a contattarci,
cordiali saluti.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Egr. Sig. Vida
senz'altro sì. Ciò che è fondamentale è che lei abbia assistito personalmente alla conversazione che ha registrato e che, per qual si voglia ragione, non sia vincolato da quale "segreto d'ufficio". Io le consiglierei di redigere una denuncia-querela allegando copia della registrazione e portare tutto presso la competente Procura della Repubblica.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.
avvocati
domande
Risposte
Trova una risposta tra le più di 18850 domande realizzate su StudiLegali.com