buongiorno, ho una domanda, se si contatta una escort su un sito di
incontri dove dice di chiamarsi ad esempio Paola e si fissa un
appuntamento dopo essersi accordati sul corrispettivo della prestazione
e all'appuntamento si presenta come Paola ma successivamente
all'appuntamento scopro che realmente si chiama ad esempio monica, si
rientrerebbe nell’ articolo 609bis comma 2 n2 violenza sessuale con
inganno? la stessa cosa varrebbe per il cliente che dice di chiamarsi
mario e si consuma un rapporto sessuale dopo accordo delle parti sul
corrispettivo della prestazione, ma realmente il suo vero nome è ad
esempio franco?
Oppure il consenso è il pagamento della prestazione per entrambi senza importanza per il nome?
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b giorno sig. Fede ,
non comprendo quale sia esattamente il suo quesito .
per questo le segnalo chi commette siffatta azione criminosa :
chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (2) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (3) è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (4):
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (5);
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (6).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (7).
sepone diversamente e più chiaramente il quesito sapremo dare certamente riscontro con correttezza al suo caso.
cordialmente
avv Francesco Colantonio
egregio sig Fede,
non ho compreso esattamente il quesito da lei posto.
per questo motivo riporto testualmente cosa ha previsto il legislatore penale con l art. 609 bis :
chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (2) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (3) è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (4):
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (5);
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (6).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (7).
cordialmente
avv Francesco Colantonio
Egregio sig.Fede,nel caso indicato non ravvedo estremi di violenza sessuale. (attenti a non impiegare erroneamente fattispecie penali gravi) ma al massimo il reato di sostituzione di persona,punibile con pena fino ad un anno di sanzione detentiva.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli