Sfratto termine locazione

Inviata da Vania. 9 mag 2015

Salve,
sono in affitto dal 2006 e ho sempre pagato regolarmente l'affitto.
La proprietaria ha registrato il contratto solo nel 2011 e ora, ad aprile 2015, vuole che lasci la casa. Ha mandato lettera regolare, entro i termini, con motivazione "vendita immobile" che però non è ancora stato venduto.
Io intanto ho acquistato un terreno e sto costruendo. Non riesco a farmi carico di un trasloco, e di un affitto più alto.
Vorrei capire: se dovesse mandare lo sfratto, può diventare esecutivo avendo sempre pagato e con un minore in casa? Sono disperata, non trovo soluzione e nessuno che mi possa aiutare.

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Gentile Signora Vania,
il locatore può effettuare il c.d. diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto, solo in determinati casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali la vendita a terzi, ma solo qualora il locatore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Mi contatti tramite questo portale per valutare ogni motivo utile a contrastare il diniego di rinnovo del contratto di locazione.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra.

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Buonasera Vania,
al fine di essere piu' precisa avrei necessita' di visionare e leggere il contratto di locazione.Da quanto scrive la proprietaria intenderebbe inoltrare una procedura di sfratto per finita locazione.Tenga tuttavia conto che Lei gode del diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile condotto in locazione; non specifica che Le sia stato nitificato alcunche'.A mio avviso vi potrebbero essere i presupposti per fare opposizione.
In ogni caso Le preciso che la procedura di sfratto e' piuttosto lunga soprattutto in presenza di minori.
A Sua disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Salve sig.ra Vania,
credo che lei debba agire al più presto possibile, rivolgendosi ad un legale. Non è il caso di attendere lo sfratto o altro atto equipollente. Se vuole posso seguirla. Mi contatti.
Avv. Raffaella Scarinci

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Pregiatissima Signora,
vi sono tutta una serie di risposte che potrebbero essere utili al Suo caso, ma avendo necessità di conoscere altre notizie, si renderebbe necessario un contatto diretto.
La prego volermi contattare tramite il portale al fine di fissare un appuntamento e discutere più seriamente di persona.
Distinti saluti.
Avv. Pasqualfabrizio A.dro A.sto Fràncica Mayo

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Gentile signora Vania,
per i contratti di locazione ad uso abitativo si intendono automaticamente rinnovati alla prima scadenza dei quattro anni a meno che il locatore non comunichi disdetta per specifici motivi indicati dalla legge.
L'art. 3 della Legge 431/98, prevede i seguenti motivi per procedere a regolare disdetta:
a) il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intende destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offre al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore ha la piena disponibilità;
c) il conduttore ha la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o comunque assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore è di ostacolo al compimento dei lavori;
e) l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intende operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intende eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
La vendita rientra nell'ipotesi prevista dalla lettera g), bisognerà valutare se effettivamente il proprietario sia in possesso di ulteriori immobili escludendo quello adibito a propria abitazione.
Non esiti a contattarmi per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Avv. Enrico Lo Presti

Avv. Enrico Lo Presti Avvocato a Palermo

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Cara signora,
non è con le domande che si risolvono i problemi, ma in studio parlando con un avvocato. Se vuole seguire le chimere delle risposte volanti fini a se stesse, faccia pure. Viceversa ascolti il mio umile consiglio.
Avv. Paolo Ciotta

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Gentile signora la vendita dell'immobile non rientra tra le ipotesi previste per la risoluzione del contratto di locazione. Tutt'al più l'acquirente subentrera' nel contratto con lei in corso. Dunque il proprietario non può chiedrle il rilascio dell'immobile ne procedere con lo Sfratto. Diversamente lei potrà chiedere la restituzione della locazione corrisposta per il periodo di mancata registrazione del contratto. Cordiali saluti. Vito bertuglia

Avv. Vito Bertuglia Avvocato a Trapani

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Gentile Vania,
nei casi in cui si proceda a comunicare al conduttore il c.d. diniego fi rinnovo, la legge prevede che il proprietario debba proporre un particolare ricorso che si differenzia dall'atto di citazione per convalida di sfratto. Mi contatti ai riferimenti che trova sul mio profilo di questo portale e vedremo di far valere questa irregolarità e/o altre ragioni utili a consentirLe di permanere nell'immobile che occupa attualmente. Cordiali saluti. Avv. Riccardo Galli di Piacenza

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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