servitù con limitazioni

Inviata da Sansone. 20 mar 2017

Riformulo meglio la mia domanda:Sul mio cortile grava una servitù di passaggio senza limitazioni, costituita 35 anni fa sui rogiti di acquisto mio e del vicino, per divisione del precedente proprietario, di cui l'altra senza sbocco sulla strada. Dopo la recente vendita e frazionamento della proprietà dei vicini, a loro è rimasta la proprietà del solo edificio in fondo, senza cortile, garages o posti auto, a me il rimanente compreso cortile e posti auto, oltre ovviamente alla casa a fronte strada, di cui ero già proprietario. Voglio modificare la loro servitù a solo passaggio pedonale, ma i nuovi proprietari si appellano al rogito precedente, anche se negli ultimi rogiti singoli la servitù è menzionata in modo generico. Ma per loro è escluso che, qualora venisse ridotta la servitù, io possa impedire il passaggio ai mezzi a 2 ruote (attualmente poi stazionano sul mio cortile con stendibiancheria, bici, auto, moto...) Cosa debbo fare?

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Egregio Sig. Sansone,
se loro non hanno uno sbocco sulla strada, ma non hanno nemmeno box o posti auto su cui mettere la vettura non possono certo lasciarla sul cortile di Sua proprietà (occorre inviare una diffida che intimi loro di interrompere la molestia del Suo possesso e, se continuano, far causa).
Cordiali saluti
Avv. Andrea Simoncelli

Studio Legale Avv. Simoncelli Avvocato a Seriate

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Buongiorno, l'art. 1065 cc prevede che in caso di dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con minor aggravio del fondo servente.
L'art. 1075 cc prevede invece che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata nel titolo (nel suo caso il rogito) si conserva per intero.
In altri e più espliciti termini bisogna verificare se la servitù è stata sempre esercitata come era prevista in origine o in modo diverso dal titolo: diversamente risulta difficile procedere ad una modifica della servitù, modifica che può avvenire o consensualmente (ma sembra di poterlo escludere nel suo caso) oppure giudizialmente sussistendo i presupposti di legge (ad esempio l'estinzione per non uso protratto per vent'anni).

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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