Scrittura privata senza notaio

Inviata da Marco. 11 lug 2018

Tramite una scrittura privata, un parente intende donare un terreno agricolo ad una nipote.

Se possibile gradirei sapere se, per far sì che la scrittura privata abbia valore legale, questa debba essere redatta da un notaio e quali altre migliori alternative esistono alla donazione.

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Buongiorno Marco,
la donazione (salvo le ipotesi di modico valore ma non è il suo caso) deve essere fatta per atto pubblico (quindi davanti a Notaio) ed alla presenza di due testimoni.
In caso contrario la donazione è nulla.
Pertanto, già Le anticipo che non può essere fatta per scrittura privata.
Inoltre, è sconsigliabile la donazione atteso che potrà essere revocata nel caso che in sede di successione emerga un altro erede di cui non sia stata rispettata la quota di legittima (o comunque laddove non sia stata rispettata la quota di legittima degli eredi già conosciuti) (c.d. azione di riduzione che si prescrive in anni 10 dall'apertura della successione).
Pertanto, le consiglio di valutare altre possibilità. Per qualsiasi informazione può contattarmi direttamente. Un cordiale saluto
Avv. Matteo Gigliosi

Avv. Matteo Gigliosi Avvocato a Prato

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Quanto all'ipotesi dell'usucapione, uno Studio del Consiglio Nazionale Del Notariato n. 4-2017/C conferma la legittimità e trascrivibilità di un accordo di accertamento di usucapione dinanzi al notaio anche al di fuori del procedimento di mediazione.

Anonimo-172705 Avvocato a Brescia

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L'art. 782 del codice civile prevede che "La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità".
In base al'art. 2699 del codice civile "L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.".
L'art. 47 della Legge 89/1913 (legge notarile) stabilisce che L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
L'art. 48 della Legge 89/1913 (legge notarile) chiarisce che oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione (..).
La presenza del notaio, che per l'esercizio delle sue funzioni è responsabile, sarebbe una garanzia il donatario.

Anonimo-172705 Avvocato a Brescia

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Gentile sig. Marco,
le evidenzio che la donazione (salvo che in ipotesi di modico valore che però non è il suo caso) deve avere, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico (quindi redatto dal Notaio) ed essere effettuata alla presenza di due testimoni.
Le ricordo altresì che è sconsigliabile procedere con la donazione atteso che in caso di violazione della quota di legittima degli eredi, essa potrà essere travolta dall'azione di riduzione (esperibile nel termine di anni 10 dall'apertura della successione).
Pertanto, le consiglio di procedere diversamente. Per qualsiasi informazione od assistenza può contattarmi direttamente. Un cordiale saluto. Avv. Matteo Gigliosi

Avv. Matteo Gigliosi Avvocato a Prato

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Dal Codice civile, Art. 782. (Forma della donazione): "La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità".
Con i migliori saluti.
Dott. Lic. Luca Cortese

Anonimo-172705 Avvocato a Brescia

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Egr. Sig. Marco,
la donazione abbisogna della forma di atto pubblico, per cui la scrittura privata non ha alcun valore.
Cordiali saluti
Avv Stefano Di Donato -Ravenna-

Studio Legale Della Ratta & Di Donato Avvocato a Ravenna

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Gentile Marco,
la donazione può essere fatta esclusivamente con la forma dell'atto pubblico, pertanto di fronte ad un notaio, pena la nullità dell'atto.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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Buongiorno, trattandosi di donazione va per atto pubblico di notaio con testimoni

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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