Ristrutturazione del condominio e precendente ristrutturazione del proprietario.

Inviata da Eeco. 22 mar 2022

Buongiorno volevo sapere se esiste un modo di tutelare le ristrutturazioni fatte dal proprietario di un immobile rispetto agli interventi di ristrutturazione dell'intero condominio. Ad esempio se ho ristrutturato il mio balcone da poco tempo e ora i lavori approvati dall'assemblea per sfruttare il bonus 110% danneggiassero quanto da me fatto posso tutelarmi? È possibile inviare una lettera preventiva all'impresa, al condominio ovvero ad entrambi?

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Egregio Signore,
per rispondere al Suo quesito deve essere precisato che quando si parla di lavori condominiali approvati da delibere assembleari si fa riferimento ad un lavoro eseguito su commessa da parte di una impresa appaltatrice scelta dal condominio in qualità di committente/ appaltante.
La norma di riferimento per quanto riguarda i danni provocati a terzi dai lavori oggetto di appalto è l'art 2051 c.c. che distingue tra lavori condominiali di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
Se si tratta, infatti, di lavori di ordinaria amministrazione, questa norma prevede che il condominio dovrà rispondere dei danni in quanto risulta custode del bene salvo che i danni siano da attribuire al cosiddetto caso fortuito ossia ad una situazione imprevedibile ed inevitabile.
Tale situazione, però, per essere valida deve fare riferimento ad una condotta dell'appaltatore non percepibile dal committente: egli, infatti, pur adempiendo al suo obbligo di diligente custode attraverso un controllo continuo ed adeguato è risultato impossibilitato nell'individuare il danno causato.
Se, invece, si tratta di lavori condominiali di straordinaria amministrazione la responsabilità ricadrà interamente e unicamente sull’impresa appaltatrice in virtù dell'autonomia organizzativa di cui essa gode nel compimento dell'opera.
Ci sono però due casi, previsti dalla giurisprudenza, in cui il committente/ appaltante (ossia il condominio) può essere chiamato in causa per il risarcimento del terzo danneggiato e cioè:
- se il danno in questione è stato realizzato dalla ditta a seguito di un preciso ordine impartito dal condominio committente poiché, in questo caso, la ditta ha perso la propria autonomia nella realizzazione del lavoro;
- per avere scelto il condominio committente una ditta inidonea allo svolgimento dei lavori: l'obbligo di risarcire il danneggiato ricadrebbe sul condominio a titolo di culpa in eligendo.
Il mio Studio rimane a sua disposizione per qualsiasi necessità
Cordiali saluti.

Avv. Maestranzi Patrizia Avvocato a Milano

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Buongiorno,
è sempre bene evidenziare il tutto in ambito di assemblea condominiale, in modo tale da risultare nel verbale di assemblea.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità, anche per consulenza online.
Distinti saluti
Avv. Maria Sannino (Lucca)

Avv. Maria Sannino Avvocato a Lucca

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