Rimozione di un cognome 2

Inviata da Benedetta. 29 mar 2016 Avvocati matrimonialisti

Salve, tempo fa avevo posto questa domanda:
"Sono una ragazza di 18 anni nata fuori dal matrimonio. Alla nascita mi è stato dato il cognome di mia madre e all'età di due anni, dopo il riconoscimento, mi è stato aggiunto il cognome di mio padre, è possibile far rimuovere quest'ultimo? Se sì, è strettamente necessario il consenso del padre, anche nel caso in cui egli non sia rintracciabile?"
Gli Avvocati che hanno risposto hanno detto tutti che sarebbe possibile solo nel caso in cui ci siano motivazioni rilevanti: a parer Vostro se il mio padre biologico non ha mai pagato gli alimenti e se io non l'ho mai conosciuto (cosa che mi ha causato anche problemi con i documenti, che non potevano essere rilasciati senza il suo consenso) potrei effettuare la rimozione del cognome?

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Gentile signorina Benedetta,
molto semplicemente non è possibile rinunciare al cognome.
Per come ribadito dalla Cassazione, il diritto al cognome e’ inviolabile e di conseguenza e’ da escludere che possa ad esso rinunciarsi a seguito di eventuali valutazioni sulla correttezza del comportamento del genitore.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido - matrimonialista del Foro di Catania

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Avv. Antonello GUIDO - MATRIMONIALISTA DIVORZISTA, DIRITTO DI FAMIGLIA Avvocato a Catania

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Gentile Benedetta,

sono a Sua disposizione per la rimozione del cognome paterno tramite ricorso al tribunale competente.

Dall'esame del caso concreto potrò dirLe un preventivo di compenso per l'assistenza giudiziale.

Saluti cordiali,

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Gentile Benedetta,
Io le risposi a suo tempo dicendo che la normativa consente di richiedere la variazione del cognome,attraverso un'istanza ‘motivata’ rappresentativa delle ragioni di ‘opportunità’ che giustifichino la richiesta, in particolare specifico che l'amministrazione competente deve valutare se la richiesta sia in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico, con il buon costume, con la tutela del principio della tendenziale ‘stabilità’ del nome-cognome come mezzo di identificazione dell’individuo (fin dalla nascita con l’iscrizione nei registri d’anagrafe), con l’interferenza con altri cognomi ecc., per poi valutare l’opportunità in sé e per se della variazione che non deve essere dettata da motivi puramente estrosi ma deve corrispondere ad oggettive giustificazioni (di carattere affettivo-storico-familiare) la cui valenza faccia superare l’interesse pubblico generalizzato al mantenimento dell’originaria struttura del nome-cognome.
La sua situazione a mio avviso non costituisce circostanza atta a giustificare la modifica del cognome poiché dettata da ragioni sentimentali affettivo familiari non oggettive.
Avv. Marina ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Convengo con il Collega Alfredo Napoli in quanto la violazione dell'obbligo di assistenza morale e familiare potrà costituire di certo un valido e grave motivo per giungere alla rimozione del cognome paterno . Certamente l'istanza dovrà essere congruamente motivata e supportata da documentazione e/o eventuali testimonianze atte a comprovare che Suo padre si è sempre disinteressato di Lei sin dalla nascita e che è persona a Lei praticamente sconosciuta.
L'iter procedurale per quanto concerne l'istruttoria della pratica varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto.
Cordiali saluti.
Avv.M.Grazia Mazzucchi Sabatini

Avvocato Maria Grazia Mazzucchi Sabatini Avvocato a Pescara

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Ritengo che,nel Suo caso,le due condizioni indicate (mai conosciuto Suo padre,che non ha mai corrisposto gli "alimenti") possono essere sufficienti,dal momento che Suo padre avrebbe dovuto contribuire al mantenimento piu' che agli alimenti,salvo che non vi siano state altre forme di corresponsione a Suo favore.Avv. Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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