Salve Avvocati, sono una ragazza di 18 anni nata fuori dal matrimonio. Alla nascita mi è stato dato il cognome di mia madre e all'età di due anni, dopo il riconoscimento, mi è stato aggiunto il cognome di mio padre, è possibile far rimuovere quest'ultimo? Se sì, è strettamente necessario il consenso del padre, anche nel caso in cui egli non sia rintracciabile?
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Gentile signora,
affinchè si possa inoltrare una domanda di cambiamento/rimozione di cognome, è sufficiente rivolgersi alla Prefettura compilando un’autocertificazione tramite la quale, dopo avere inserito i suoi dati anagrafici, dovrà anche specificare le ragioni in forza delle quali intende apportare tale cambiamento al Suo cognome. Lei è maggiorenne, non necessita di alcuna dichiarazione da parte dei Suoi genitori, tuttavia la decisione in merito all'opportunità di cambiare il Suo cognome spetta alla discrezionalità dell’Autorità Amministrativa; di conseguenza i motivi a sostegno dei quali si inoltra la domanda devono essere particolarmente significativi.
Cordialmente,
avv. Giovanni Babino
Buongiorno Signora Benedetta.
Depositi istanza motivata di rimozione del secondo cognome al Prefetto. Essendo maggiorenne non è necessario alcun consenso.
Resto a disposizione per ogni chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Gentile sig.ra Benedetta,
per ottenere il cambiamento del cognome può presentare istanza al Prefetto, senza necessità del consenso dei genitori, dato che Lei è maggiorenne.Poichè il cambiamento del cognome è un atto eccezionale, è necessario che indichi in modo dettagliato ed allegando la necessaria documentazione probatoria le ragioni della Sua domanda. Per questa ragione, benchè non sia necessaria l'assistenza di un avvocato, Le consiglio di rivolgersi comunque ad un avvocato che possa aiutarla a redigere l'istanza in modo completo ed esaustivo.
Cordiali saluti
avv. Barbara D'Angelo - Bologna
Gentile benedetta,
Il d.P.R. 396/2000 consente che la richiesta per il cambiamento del nome o del cognome possa essere avanzata, al Prefetto competente, se ridicolo, vergognoso o perché rivela origine naturale.
I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e sono emessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
Avv.Marina LIGRANI
Gentilissima Benedetta,
la risposta del Collega che mi ha preceduto è corretta. Trattandosi di atto discrezionale della Pubblica Amministrazione, Lei dovrà motivare alla Prefettura la ragione del cambiamento / eliminazione del cognome paterno.
Saluti ed Auguri di Buona Pasqua