Rimb. del manten. per disc. patern. e relaz. con Cass. Civ. n.32915/22 a SS.UU.

Inviata da ROCCO. 31 ott 2023

Buonasera Illustrissimi avvocati.
Sono Rocco ed in data 22 Febbraio 2023 vi ho già scritto, ponendovi un interrogativo che attanaglia sicuramente altri uomini e Vi ringrazio anticipatamente per averla pubblicata. Avevo da poco ottenuto, una sentenza di disconoscimento della paternità di mio figlio, già passata in giudicato da qualche mese. Il mio interrogativo era quello se mi spettasse il diritto a ricevere indietro, il mantenimento che sin ad allora avevo elargito "nelle mani" della mia ex moglie e a favore del figlio disconosciuto. Citai anche una sentenza della Corte di Cassazione Civile, la n.27558/2021, alla luce della quale, fermo restando che mi toccavano comunque i danni NON patrimoniali, per quanto riguarda i danni PATRIMONIALI, il "PALAZZACCIO" avrebbe statuito che in merito a tale tema, in caso di disconoscimento della paternità con sentenza passata in giudicato, NON spetta di ottenere indietro le somme erogate a titolo di mantenimento per il figlio disconosciuto, in quanto la pronuncia di disconoscimento NON ha effetto retroattivo (ESPANSIVO), lasciando intangibile il giudicato della omologa della separazione e della sentenza di divorzio, operando solo sul futuro della sentenza di disconoscimento, nel senso che solo dalla data del passato in giudicato della sentenza, NON è più dovuto il mantenimento del figlio disconosciuto. Mi sembrava una grande ingiustizia.......Poi qualche giorno fa, facendo una accurata ricerca su internet, mi sono imbattuto in un' altra sentenza della Corte di Cassazione Civile, questa volta a Sezioni Unite, la n.32915 del giorno 8 Novembre 2022, dove mi pare di aver capito che per principio generale, in tema di "ripetizione" dell'assegno di mantenimento, si ha diritto alla restituzione del mantenimento stesso, qualora viene accertata l'insussistenza, "ab origine", del diritto che aveva fatto nascere l' obbligo di una delle parti, a versare il mantenimento stesso. Vorrei sapere se questo principio generale statuito dalle SEZIONI UNITE della Corte di Cassazione Civile in base alla sentenza citata, abbia valenza anche nel caso che mi riguarda direttamente e che come come, sicuramente riguarderà tanti altri uomini "sfortunati", riprendendo il precedente orientamento della Cassazione stessa con la sentenza n.23973/2015. Infatti, con il disconoscimento della paternità e con la CTU che è stata espletata, si è accertato l' insussistenza "ab origine" della filiazione e quindi, per assonanza dovrei aver diritto alla "ripetizione" del mantenimento elargito fino a prima della sentenza di disconoscimento della paternità passata in giudicato e a partire dalla nascita del figlio disconosciuto. Vi sarò grato se qualcuno di Voi sarà così cortese nel darmi una risposta esauriente. GRAZIE e buona serata.

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