Ricorso in Consiglio di Stato

Inviata da Agostino De Grandis. 25 dic 2019

Al fine di comprendere il problema riporto di seguito il testo integrale della sentenza del TAR del Lazio del 18/12/2019:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale ...omissis... del ...omissis..., proposto da
...omissis..., rappresentato e difeso dagli avvocati ...omissis..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia, come da procura in atti;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ...omissis..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in ...omissis..., come da
procura in atti;
per ottenere
ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 cpa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il consigliere
Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con ricorso ritualmente proposto il sig. ...omissis... ha chiesto che
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sia condannata a consentire in suo favore
l’accesso agli atti concernenti la selezione per l’assunzione dei Capi Stazione
per l’anno 2017, da inserire in R.F.I. s.p.a. per le Direzioni Territoriali
Produzione di Ancona, Bologna Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino Venezia, e, in particolare la copia della convocazione dell’attuale
ricorrente che sarebbe stata eseguita a mezzo web, comprensiva del cosiddetto
“message I.D.” (identificativo univoco del messaggio digitale) in formato
“EML”; oltre agli estremi dell’utenza telefonica, con l’indicazione del giorno e
dell’ora, da cui sarebbe stato eseguito l’inutile tentativo di convocare
telefonicamente il ricorrente, nonché la copia dei criteri di valutazione
dell’attuale ricorrente e degli altri soggetti che eventualmente fossero stati
selezionati e convocati ed, in seguito, assunti.
2. – Il ricorrente espone che egli, in data 19.4.2017, inviò la propria istanza di
candidatura per l’assunzione in questione, e che il gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane s.p.a., in data 19.4.2017, alle ore 15,38, gli comunicò l’avvenuta
ricezione della medesima; ciò malgrado egli non avrebbe ricevuto alcuna
comunicazione in ordine all’esito della predetta istanza di candidatura, tanto da
dovere chiedere , in data 3.7.2018, alle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (con
lettera a.r. ricevuta il 9.7.2018) e a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., (tramite
Posta Elettronica Certificata ricevuta il 6.9.2018) la copia di tutta la
documentazione relativa alla selezione riferita al ...omissis... e a quei soggetti
che eventualmente erano stati già selezionati e convocati ed, in seguito, assunti.
3. – Successivamente, il ricorrente, in data 26.9.2018, a mezzo sia della Posta
Elettronica Certificata, che di lettera raccomandata ricevuta in data 2.10.2018,
ha chiesto a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e a Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., di prendere visione e di estrarre copia semplice della documentazione
relativa alla selezione in questione a lui riferita, ed in particolare dei seguenti
documenti:
a) la comunicazione dell’esito della predetta istanza; b) l’indicazione dei criteri
di valutazione e di selezione della sua candidatura; c) l’indicazione delle date
delle prime assunzioni eseguite in esecuzione del bando in questione.
Con nota del 28.9.2019, Rete Ferroviaria Italiana ha risposto come segue: “…
le facciamo presente che il Suo assistito non risulta aver partecipato alla
predetta selezione in quanto, pur contattato via e-mail e telefonicamente non ha
risposto né si è presentato il giorno della convocazione. Conseguentemente,
nella banca dati non esistono atti della selezione in oggetto che riguardino il
Sig. ...omissis...”.
3. - Con successiva nota del 29.10.2018, inviata tramite lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno ed anticipata a mezzo P.E.C., ricevuta in data 6.11.2018,
ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. di potere prendere visione e di
estrarre copia semplice della seguente documentazione: a) e-mail di
convocazione del ricorrente, con l’indicazione della data, dell’orario e del testo;
b) estremi dell’utenza telefonica - con l’indicazione del giorno e dell’ora - da
cui RFI avrebbe tentato inutilmente di convocare il ...omissis.... Seguiva la nota
del 15.11.2018 con cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. rendeva noto che la
convocazione del ...omissis... sarebbe stata effettuata in data 2.5.2017 ore 15,19
via e-mail, recapitata nella casella di posta elettronica del ricorrente.
Tale comunicazione, tuttavia, a dire del ricorrente sarebbe illeggibile, e non
costituirebbe prova del suo effettivo invio al ...omissis...,”… trattandosi di
documenti facilmente realizzabili con i più comuni programmi di videoscrittura
o modificabili anche con software di editing online reperibili gratuitamente sul
web.
Peraltro, il messaggio generato automaticamente dal server del mittente
attesterebbe che il recapito dell'e-mail è stato completato dal server del mittente
ma che non è stata inviata nessuna notifica di ricevimento dal server del
destinatario.
4. – Pertanto, il ricorrente, con nota del 21.11.2018, inviata tramite lettera
raccomandata, anticipata a mezzo P.E.C. e ricevuta in data 27.11.2018, chiedeva
nuovamente a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. la seguente ulteriore
documentazione: a) copia elettronica della predetta convocazione comprensiva
del cosiddetto “message I.D.” (identificativo univoco del messaggio digitale) in
formato “EML”; b) estremi dell’utenza telefonica, con l’indicazione del giorno
e dell’ora, da cui si sarebbe tentato inutilmente di convocare il ...omissis...
RFI ha riscontrato tale istanza con nota del 9.1.2018 del seguente tenore
letterale: “…Le facciamo presente che abbiamo provveduto ad attivare le
strutture competenti al fine di reperire le informazioni oggetto della sua
richiesta”.
5. – Sulla scorta di tale premessa di fatto, dunque, il ricorrente denunzia nella
mancata ostensione degli atti richiesti “Violazione degli artt. 24 e 25 della legge
del 7.8.1990 n. 241 e sue modificazioni”, chiedendo che RFI sia condannata a
consentirvi l’accesso.
6. – A seguito di istruttoria –che il Collegio, stante l’inerzia di RFI, ha dovuto
articolare in ben tre ordinanze- la resistente, nel costituirsi in giudizio, ha
depositato, in data 30 ottobre 2019, la documentazione in suo possesso
(sostanziantesi nelle richieste del ...omissis... e nelle relative risposte), nonché
una relazione in cui afferma, in sintesi, di avere provato a convocare il
candidato mediante e-mail del 2 maggio 2018 inviata all’indirizzo da questi
indicato nella sua istanza di partecipazione ...omissis..., ma che da tale
dominio non è tecnicamente possibile ricevere conferma di ricezione; e che,
inoltre, non era stato possibile risalire, malgrado le ricerche, all’utenza
telefonica da cui era stata tentata la comunicazione di convocazione per le vie
brevi, incombente peraltro non previsto dalle linee guida per le assunzioni in
questione; che, in definitiva, non essendosi presentato il candidato al colloquio,
non esiste documentazione relativa alla sua prova.
7. – Il ricorrente non ha depositato memorie.
8. –In occasione della camera di consiglio del 18 dicembre 2019 il ricorso è
stato posto in decisione.
9. – Occorre ricordare che, a seguito dell’articolato svolgimento dei fatti sopra
rassegnati, ad oggi l’istanza di accesso che il ricorrente lamenta essere rimasta
inevasa è quella che egli ha inviato a RFI con nota del 21.11.2018, inviata
tramite lettera raccomandata, anticipata a mezzo P.E.C. e ricevuta in data
27.11.2018, ossia: a) copia elettronica della predetta convocazione comprensiva
del cosiddetto “message I.D.” (identificativo univoco del messaggio digitale) in
formato “EML”; b) estremi dell’utenza telefonica, con l’indicazione del giorno
e dell’ora, da cui RFI avrebbe tentato inutilmente di convocare il ...omissis..
10. – A fronte di tale oggetto dell’istanza di accesso, il ricorso è fondato nei
limiti che seguono.
11. – Deve essere accolta l’istanza di accesso alla copia elettronica della
convocazione del 2 maggio 2017 ore 15,19 comprensiva del cosiddetto
“message I.D.” (identificativo univoco del messaggio digitale) in formato
“EML”, che la resistente non ha depositato in giudizio a corredo della relazione
istruttoria.
Ritiene il Collegio che l’accesso alla documentazione della avvenuta (in tesi)
convocazione del ricorrente a sostenere una delle prove della selezione sia
assistita dal relativo interesse in capo al candidato, atteso che egli, ai sensi
dell’art. 24 comma VII della legge n. 241 del 1990, agisce, all’evidenza, con lo
scopo di tutelare in giudizio i propri interessi e diritti nel caso in cui dovesse
risultare una illegittima pretermissione dalla selezione a suo danno.
Al riguardo il Collegio deve limitarsi ad osservare sul punto che la casella di
destinazione del messaggio di convocazione del 2 maggio 2017 corrispondeva a
quella indicata dal ricorrente nella sua istanza di partecipazione e registrazione
al sito della società reclutante, sicchè appare dirimente appurare se, in effetti,
tale convocazione fu inviata, o non, alla detta casella.
Pertanto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza, RFI fornirà –anche con l’ausilio del soggetto che gestisce le sue
comunicazioni elettroniche, ove necessario o opportuno- copia elettronica della
predetta convocazione comprensiva del cosiddetto “message I.D.”
(identificativo univoco del messaggio digitale) in formato “EML”; e ciò
mediante invio alla casella di posta elettronica che sarà indicata a tale fine a
cura del ricorrente.
12. – Il ricorso va invece respinto con riferimento alla richiesta di conoscere
l’utenza telefonica da cui sarebbe partita la convocazione per le vie brevi; e ciò,
sia in quanto non si tratta di documento amministrativo, e sia perché la
comunicazione telefonica della convocazione non risulta prescritta dalla lex
specialis della procedura versata in atti.
13. – Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese, attesi il complessivo comportamento processuale delle parti e la
parziale reiezione del ricorso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il
ricorso nei limiti di cui in motivazione, respingendolo per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO

Riporto di seguito il BANDO:

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Capi Stazione da inserire in RFI S.p.A. per le
Direzioni Territoriali Produzione di Ancona, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Venezia.
DESCRIZIONE POSIZIONE RICERCATA:
Il ruolo prevede attività di dirigenza movimento (regolazione della circolazione ferroviaria) di
sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi
all’andamento dei treni e di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI INSERIMENTO:
Contratto di apprendistato professionalizzante.
SEDE:
Direzioni Territoriali Produzione (DTP) operanti nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
REQUISITI RICHIESTI:
Diploma di liceo.
Possesso di patente B.
Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento.
È inoltre necessario il possesso di specifici requisiti fisici richiesti per il ruolo di “Capo Stazione”,
consultabili alla pagina “Requisiti Fisici” all’interno della sezione “Lavora con noi” del
sito www.fsitaliane.it.
Costituirà titolo preferenziale la maggiore votazione conseguita nel diploma.
Costituirà titolo preferenziale la residenza nelle province di:
Per DTP Ancona: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Macerata, Perugia, Pesaro Urbino,
Pescara, Rieti, Teramo, Terni.
Per DTP Bologna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Prato,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Per DTP Cagliari: Sassari, Oristano, Nuoro, Cagliari.
Per DTP Milano: Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano,
Monza- Brianza, Novara, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese, Verbania.
Per DTP Napoli: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina,
Napoli, Potenza, Salerno.
Per DTP Palermo: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Trapani.
Per DTP Roma: Frosinone, Grosseto, Latina, L'Aquila, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.
Per DTP Torino: Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Pavia, Torino, Savona, Vercelli.
Per DTP Venezia: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia.
Se sei in possesso dei requisiti richiesti, seleziona questa offerta e candidati entro il 20 aprile 2017.

DOMANDA:

Poiché nel Bando non sono riportate le linee guida per la comunicazione di convocazione dei candidati, la lex specialis versata in atti non indica le modalità di convocazione dei candidati. Se nell'istanza di candidatura sono state inserite sia l'indirizzo e-mail che l'utenza telefonica da utilizzare per comunicare con i candidati se ne deduce che i 2 canali per le comunicazioni hanno la stessa validità.
In quanto all'affermazione del TAR che la comunicazione per le vie brevi non costituisce documento amministrativo la mia domanda è la seguente:
se R.F.I. avesse indicato gli estremi dell'utenza telefonica dalla quale si sarebbe tentato inutilmente di convocare il candidato indicando la data e l'ora della telefonata, avrei avuto la possibilità di richiedere al gestore telefonico i tabulati per la verifica: non trattasi forse di documenti amministrativi?
Chiedo un preventivo di spesa per proporre ricorso in Consiglio di Stato

Agostino

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

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Miglior risposta

Sarà innanzitutto da verificare l'ottemperanza di R.F.I. all'ordine contenuto nella sentenza , che Le ha dato parzialmente ragione, per cui , entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza, RFI fornirà –anche con l’ausilio del soggetto che gestisce le sue
comunicazioni elettroniche, ove necessario o opportuno- copia elettronica della
predetta convocazione comprensiva del cosiddetto “message I.D.”
(identificativo univoco del messaggio digitale) in formato “EML”; e ciò
mediante invio alla casella di posta elettronica che sarà indicata a tale fine a
cura del ricorrente.
Sono a disposizione pèr offrire un preventivo per il ricorso al C.d.S., e sono contattabile in pvt o tramite sito.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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