Richiesta risarcimento parrucchiere

Inviata da Sb. 5 ago 2020

Gentilissimi,
Ieri sono stata dal parrucchiere e purtroppo il risultato è stato pessimo. Mi hanno rovinato i capelli a causa di una decolorazione eccessiva ma soprattutto hanno sbagliato la colorazione e ora mi ritrovo 3 colori in testa. Dopo aver pagato una cifra esorbitante sono tornata a casa amareggiata. Vi scrivo per sapere se posso tornare dal parrucchiere e ottenere gratuitamente un rimedio al danno estetico fatto e se ci fosse il rifiuto da parte dell'esercente di procedere almeno ad un rimborso della spesa fatta e eventualmente per le spese che devo affrontare a sistemare i capelli. Lavoro a contatto con clienti e l'immagine per me è importante per la serietà del mio lavoro. In caso come devo procedere? Ho foto sia del prima e dopo la seduta e tenuto lo scontrino fiscale.
Vi ringrazio per l'attenzione e grazie in anticipo per le eventuali risposte

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la prima cosa dovete immediatamente tornare dal parrucchiere che ha fatto il danno, egli è tenuto a rimediare a sue spese.
Se non vuole lei previa, raccomandata, si rivolge ad unaltro parrucchiere per rimediare al danno e addebita al primo il conto. Per non creare ulteriore nocumento al suo lavoro ritengo sia primario rimediare al danno e poi eddebbitare le spese.

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Buongiorno signora,
tra Lei e il parrucchiere è intercorso un contratto di prestazione d'opera, obbligandosi quest'ultimo a compiere un'attività verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Lei).

Il prestatore d’opera esegue la prestazione di fare (opera o servizio) obbligandosi a garantire al committente un certo risultato del quale si assume il rischio.

Solo quando raggiunge il risultato, ovvero l’opera o il servizio sono stati ultimati a regola d’arte, il prestatore è liberato dalla sua obbligazione e ha diritto a ricevere il corrispettivo.

Ex art. 2224 c.c. se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui il committente accetta l’opera, sia espressamente che tacitamente, si esclude la responsabilità del prestatore per i vizi e le difformità della stessa che erano noti al committente o da questi facilmente riconoscibili.

Pertanto occorre che Lei provveda all'immediata contestazione dei vizi al prestatore intimando un termine per l'eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso in cui il prestore non ottemperi spontaneamente Lei dovrà rivolgersi ad uno Studio legale.

Cordiali saluti

Studio legale Avv. Salvatore Maurici Avvocato a Como

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Buongiorno si sigra può ottenere un risarcimento del danno subito, ma deve farlo in tempi rapidi . per chiarimenti i i sono disponibile Avv Roberta Rossetto

Avv. Roberta Rossetto Avvocato a San Giuliano Terme

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