Regolamento Condominiale Assembleare e limite di uso della proprietà privata
Buongiorno,
siamo un condominio di nuova costruzione di 7 abitazioni e stiamo redigendo il Regolamento Condominiale.
Sicuramente non si tratterà di un regolamento di natura contrattuale in quando in fase di rogito non abbiamo firmato nulla.
Ci sono alcuni condomini (la maggioranza) che vorrebbero inserire in questo regolamento alcuni divieti e limiti dell’uso degli spazi privati (in particolare dei giardini privati), senza però avere, a mio avviso, alcun diritto.
Faccio degli esempi pratici: vorrebbero inserire nel Regolamento il divieto di costruire dei barbecue in muratura o delle casette in legno per gli attrezzi; vorrebbero imporre un unico colore, materiale, stile in caso di installazione di gazebo o pergole nei propri giardini.
Leggendo su internet la differenza tra Regolamento Contrattuale e Assembleare, ho letto ovunque che “La differenza tra regolamento contrattuale e regolamento assembleare è nel fatto che quest'ultimo non può imporre limiti alla proprietà individuale, salvo il caso in cui non si tratti di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità, trattandosi, in tal caso, come già detto, di regolamento contrattuale.”
Quindi, essendo il nostro un contratto di tipo assembleare, non è possibile inserire divieti come quelli sopra esposti, a meno che in assemblea non venga raggiunta l’unanimità dei voti.
È corretta la mia interpretazione?
Se ho ben capito, il Regolamento Condominiale Assembleare si limita a fare quanto riportato nell’Art 1138 del CC, ossia a normare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, le norme per la tutela del decoro e quelle relative all’amministrazione.
Anche appellandosi al rispetto delle norme per la tutela del decoro (cosa che sembra fare questo gruppo di condomini), non è possibile “spingersi” ad imposizioni come quelle sopra citate, in quanto quel tipo di modifiche ed arredi del proprio giardino non andrebbero a mutare le originali linee architettoniche del fabbricato.
Se ho ben capito, le norme per la tutela del decoro architettonico si applicano eventualmente a parti del fabbricato (es. identiche persiane, identiche inferriate, eventuali tende da sole addossate al fabbricato dello stesso colore e stile, etc), ma non a come arreda e cosa installa qualcuno nel proprio giardino.
È corretta la mia interpretazione o i condomini di maggioranza potrebbero appellarsi al fatto che A LORO SINDACABILE GIUDIZIO l’opera potrebbe riflettersi negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile?
In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio.