Regime patrimoniale effetti dopo Separazione consensuale e ricongiunzione?

Inviata da Alba. 6 dic 2015

Salve,
ho bisogno di delucidazioni in merito.
Ero in regime di comunione di beni con mio marito, per motivi economici
Siamo dovuti addivenire ad una separazione consensuale, omologata dal tribunale. Dopo qualche anno abbiamo riunito la residenza familiare.
Nel frattempo abbiamo comperato casa facendoci carico di un mutuo in cui sono garante, essa è intestata solo a mio marito. Purtroppo siamo in fase di separazione ma mi trovo in difficoltà per come far valere diritti sulla casa, considerando che mettevo i contanti nella cassa familiare.
Grazie

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Buongiorno signora Alba.

La riconciliazione fa sì che riviva la comunione dei beni.
Di conseguenza la casa acquistata di seguito alla riconciliazione, benchè intestata al marito, è caduta in comunione dei beni.
Come anticipato dalla collega che mi ha preceduto, la pronuncia sulla divisione a seguito di scioglimento della comunione dei beni non è parte della pronuncia di separazione personale dei coniugi se non addivenite ad una separazione consensuale in cui procedete su accordo a dividere i beni in comunione.
Se non ha questa possibilità allora Le conviene procedere alla richiesta della separazione giudiziale e di sgeuito alla causa di divisione della comunione.
Tenga da conto che laddove la riconciliazione non sia stata "ufficializzata" allo Stato Civile come prescritto dalla legge, il terzo che acquisti l'immobile, per esempio, da suo marito intestatario della casa non può sapere che la stessa è in comunione dei beni.
Quindi Le consiglio di verificare con il suo legale la questione e di trascrivere la domanda di divisione del bene al fine di evitarsi sorprese.

Cordiali saluti.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

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Gent.ma Sig.a,
per effetto della c.d. "riconciliazione", siete di fatto nuovamente coniugati in regime di comunione legale dei beni. Regime al quale sono sottoposti tutti gli acquisti fatti successivamente all'intervenuta riconciliazione.
La Sua situazione è molto complessa e delicata, non solo dal punto di vista economico patrimoniale ma anche da quello morale personale.
È pertanto importante che venga affrontata da un avvocato esperto in Diritto di Famiglia, che possa assisterLa e consigliarLa tenendo conto delle Sue molteplici e personalissime esigenze, per evitare i diversi contenziosi che diversamente dovrebbero essere incardinate per tutelare le diverse ragioni di diritto che ha rappresentato nella Sua e-mail.
Le segnalo che da circa 20 anni mi occupo esclusivamente di Diritto di Famiglia e Minorile.
I miei più cordiali saluti

Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, province)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Buongiorno Signora Alba.
A seguito della comunione dei beni, tutti gli acquisti effettuati successivamente al matrimonio cadono in comunione, indipendentemente da quale dei due coniugi abbia effettuato l’acquisto e il pagamento e ad eccezione dei beni personali, di quelli necessari per l’esercizio della professione e di quelli acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio, purché in questi casi l’esclusione dalla comunione risulti dall’atto di acquisto. Inoltre l’art. 2, L. n. 55 del 2015 (c.d. divorzio breve) ha stabilito che lo scioglimento della comunione legale tra coniugi in ipotesi di separazione avviene quando il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati oppure alla data della firma del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente, purché omologato (e non più dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale). Pertanto, è fondamentale il momento in cui è stata acquistata la casa poiché se è avvenuto dopo la Vostra riconciliazione (essendo venuti meno gli effetti della separazione ed essendo ripreso il vincolo matrimoniale) cade in comunione e, pertanto, Lei può vantare sul bene i propri diritti. Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità ed invio distinti saluti.

Avv. Stab. Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Potrebbe agire x una separazione giudiziale posto che la prima nn ha valore visto che siete tornati insieme ed ha modo di dimostrarlo
Tenga pero presente che le questioni legate alla proprieta della cass o al rimborso di quanto da lei versato vanno trattate in altra e diversa causa rispetto alla separazione
Le consiglio di rivolgersi ad un legale per trattare la quedtione in maniera congiunta e verificare la possibilita di introdurre separazione consensuale
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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