Recidiva di mancato e parziale mantenimento minori
Inviata da Angela. 29 giu 2015
Buonasera,
Circa due anni fa il mio compagno è stato condannato a due mesi di carcere per mancato mantenimento dei due figli, dovuto a disoccupazione. Poi ha fortunatamente trovato un lavoro in una Coop.va sociale e sebbene spesso di fatto le ore lavorative scarseggiassero, da quel momento ha sempre versato il mantenimento per i figli alla ex compagna, tranne due mesi consecutivi l'anno passato, in cui l'ha versato solo in parte, mancando per un importo totale di 350 euro totali.
Il mese successivo gli è stato chiesto di contribuire per metà alle spese di acquisto testi scolastici del figlio e delle spese corso di calcio dello stesso, benché non si fossero accordati per la frequentazione dello stesso. Tra l'altro i libri scolastici non sono "compresi" nell'assegno di mantenimento?
Ad ogni modo la compagna l'ha querelato nuovamente qualche giorno fa. In cosa può incorrere?
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 1 persone
In primis il suo compagno si troverà imputato per i reati di cui alla querela; dal lato prettamente civilistico la ex coniuge potrà attivare azioni esecutive per il recupero delle somme e chiedere attraverso ricorso al tribunale i provvedimenti delle spese mediche e scolastiche. Qualora volesse mi contatti. Cordialmente
Avv. Pirolo
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
2 Risposte
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Il suo compagno rischia di subire un processo in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 570 codice penale. Si configura tale reato anche qualora il coniuge obbligato si sia limitato a corrispondere somme minime di denaro e la moglie e i figli si siano trovati in condizioni di grave difficoltà economica. Va detto che gli obblighi di assistenza presi in considerazione dall'articolo citato non si riducono solo a prestazioni economiche. Per una valutazione del caso non si può prescindere da un accurato esame dei fatti contestati.
Per quanto riguarda le spese maggiormente attinenti al profilo scolastico/educativo del minore i giudici sono pressoché concordi e fermi nel ricondurre tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.
Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale.
Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011) e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recentissima Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) la giurisprudenza li riconduce più frequentemente alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’.
Le spese per la formazione universitaria, invece, vengono qualificate dalla giurisprudenza quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).