Recessione contratto abito da sposa

Inviata da Lara. 13 mag 2022

Buonasera,
nel mese di ottobre del 2019 ho ordinato un abito da sposa su misura in un atelier, lasciando una caparra di 700 euro su un totale di 3'000. In quell’occasione ho firmato una sorta di contratto in cui veniva indicata la data del matrimonio (giugno 2020), la caparra versata, i miei dati e quelli del venditore, e una frase in cui era scritto che la merce ordinata era da ritenersi tassativamente acquistata senza possibilità di sostituzione o cambio. In questo documento non è indicato il termine “contratto”. Nel mese di gennaio 2020, anche mio marito ha ordinato presso lo stesso atelier un abito da sposo, che a differenza del mio era quello già esposto, al quale andavano fatte delle modifiche minime che erano state programmate per il mese di marzo. Anche lui ha versato una caparra di 500 euro su un totale di 2'000. A seguito del Covid, non abbiamo ricevuto i nostri abiti entro la data stabilita e il matrimonio è stato annullato; abbiamo in seguito deciso di sposarci unicamente civilmente. Ad oggi, l’atelier insiste per il pagamento totale di entrambi gli abiti e abbiamo ricevuto una raccomandata da parte di un avvocato che sollecita il pagamento, altrimenti minaccia di procedere all’incasso forzato della fattura. Noi, avendo annullato il matrimonio, non vogliamo acquistare questi abiti. Noi avremmo diritto alla restituzione della caparra visto che non sono stati rispettati i tempi di consegna? Inoltre, possono loro esigere il pagamento totale dei due abiti?
Grazie

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Buongiorno Signora,
per rispondere al Suo quesito è innanzitutto necessario valutare la natura della caparra da Lei versata per l’acquisto degli abiti, che può avere alternativamente funzione di mero acconto o di risarcimento. È altresì necessario verificare la natura del contratto che Lei ha sottoscritto con l’atelier.
In ogni caso, la norma rilevante per la fattispecie in esame è l’articolo 1256 c.c., ai sensi del quale “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. In caso di annullamento del matrimonio viene in soccorso l’istituto della c.d. presupposizione, che si identifica nella specifica circostanza di fatto che entrambi i contraenti hanno considerato come presupposto del loro rapporto contrattuale. Pertanto, il venir meno del matrimonio può giustificare lo scioglimento del contratto e la restituzione della caparra. Tuttavia, in merito alla restituzione dell’acconto versato, devono essere valutate alcune circostanze, come ad esempio se l’atelier ha già effettuato delle lavorazioni sull’abito o acquistato particolari materiali.

Avv. Maestranzi Patrizia Avvocato a Milano

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