Reato sostituzione di persona

Inviata da Luca. 19 lug 2018

Buongiorno

Racconto prevemente il fatto per sapere se sussiste il reato.
Giorni fa, sulla chat privata di un social network (Tumblr) ho avuto uno scambio di messaggi con un utente; a questo utente ho inviato una serie di foto facendogli credere fosse la mia fidanzata.
Detto utente ha scoperto il mio essere un racconto di fantasia tramite un suo secondo profilo...ed ora dice di avermi denunciato ai carabinieri
La mia domanda è: si tratta di reato da parte mia oppure la sua è tutta una montatura per voler magari ottenere dei soldi?

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gentile Luca,
da quello che ha esposto quale quesito sembrerebbe non sussistano estremi di reato .
Non credo che in questo caso dire una bugia per fare uno scherzo possa costituire una fattispecie di reato.. concordo quanto detto dal mio collega precedente se la fattispecie è quella realmente esposto.
nel caso sia della provincia di Brescia offro disponibilità in studio .
cordiali saluti
avv Francesco Colantonio


Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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Gentile sig. Luca,
mi tocca evidenziarle che attribuirsi un falso nome, un falso stato od una falsa generalità anche facenso uso di fotografie raffiguranti altri ed inducendo così altri in errore integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
La giurisprudenza ammette pacificamente che il detto reato possa essere commesso anche attraverso internet ed in particolare nell'ambito dei social network.
Pertanto, la invito a rivolgersi ad un legale o quantomeno fare un certificato ex art. 335 c.p.p. verso la fine di settembre al fine di verificare se effettivamente è stata presentata querela nei suoi confronti.
Per qualsiasi informazione od assistenza non esiti a contattarmi. Un cordiale saluto
Avv. Matteo Gigliosi

Avv. Matteo Gigliosi Avvocato a Prato

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Buongiorno Luca, anzitutto complimenti per il nome. Passando al quesito, il reato di sostituzione di persona è previsto dall'art. 494 del codice penale che recita "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.".
Affinché il reato sia integrato pertanto è necessario che i seguenti elementi coesistano:
- che la condotta sia consistita nel sostituirsi ad altra persona (la sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona, come nel caso in cui, sostituendosi ad un candidato, una persona sostiene un concorso pubblico al posto dell'effettivo candidato) oppure nell'attribuirsi un falso nome (l'attribuzione di un falso nome riguarda non tanto il nome o il cognome, quanto l'assunzione di un'identità diversa dalla propria. Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.), un falso stato (la disposizione in esame con il termine stato si riferisce alle condizioni personali che attengono al rapporto della persona con al società, come ad esempio la cittadinanza, la capacità di agire, lo stato libero o coniugale, la parentela, etc. Non vengono considerati tali l'età, la residenza e il domicilio) o altra qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici (si tratta di qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti, come ad esempio quella di proprietario, possessore, maggiore età, etc..);
- che la condotta sia idonea ad indurre taluno in errore (cioè a determinare una falsa rappresentazione della realtà in capo ad altro soggetto, da realizzarsi non necessariamente solo attraverso artifici e raggiri);
- che sia dimostrato il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare danno a terzi (i concetti di vantaggio e danno non si esauriscono in una finalità di natura economica e nemmeno si richiede che siano ingiusti, ben potendo quindi integrarsi la fattispecie in esame qualora l'impegno sia diretto realizzare uno scopo lecito).
Nel caso che Lei illustra mi pare che la Sua condotta non coincida con quella descritta dalla norma: se non ha indotto a credere di essere altra persona ma ha semplicemente affermato, falsamente, che proprio Lei, Luca, era fidanzato con una tal persona, a mio avviso il reato non risulta integrato. Saluti ed in bocca al lupo.

Anonimo-172705 Avvocato a Brescia

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