RC professionale - l'assicurazione non risponde

Inviata da Maria. 30 giu 2022 Assicurazione per danni a cose

Sono un architetto e durante una ristrutturazione di un immobile il vicino del fondo limitrofo al mio Cliente ha contestato un numero considerevole di lavorazioni, scelte progettuali, mancato rispetto della distanza dai confini, apertura di luci a distanza non regolamentari. Il mio cliente è stato prima portato in mediazione e poi in giudizio che si è concluso con sentenza che fissa il confine fra le parti (senza che vi sia stato sconfinamento) e rigetta tutte le domande attoree tranne l'arretramento di un pluviale di scolo delle acque piovane ad 1 metro dal confine e ad eliminare lo stillicidio per stravento del gocciolatoio posto sulla proprietà del Cliente verso il confine del vicino.
Bene, la sentenza del Giudice, per quanto discutibile, decreta una condanna al ripristino, compensa le spese e pone a carico delle parti al 50% le spese del CTU.
Il mio Cliente sostiene, oltre alle spese di ripristino, le corpose spese legali per resistere in giudizio e spese per perizie di parte: chiede perciò alla sottoscritta il risarcimento del danno, spese legali comprese.

Dapprima la mia Compagnia di Assicurazione afferma che il danno (errore progettuale, mancato rispetto del codice civile o di regolamenti/norme urbanistiche) non rientra nelle coperture assicurative della RC professionale stipulata - se così fosse stato sarebbe stato in spregio alla normativa di settore sul comportamento degli intermediari di informare adeguatamente l'assicurato: ma di fatto la copertura assicurativa prevedeva questa circostanza.

Quindi: il Cliente danneggiato (Parte Attrice), l'assicurato (Parte Convenuta) e la compagnia di assicurazione (terza chiamata) espongono la questione dinnanzi al giudice; la compagnia fa tutt'altro che tutelare l'assicurato, agisce con l'obiettivo di convincere il giudice che il sinistro non è coperto e che non può essere condannata a pagare il risarcimento; inoltre la Compagnia dichiara che non avendo l'assicurata comunicato per 3 anni consecutivi la regolazione del premio l'operatività della polizza è sospesa e quindi non attiva! (di fatto se così fosse stato il risarcimento sarebbe stato proporzionato al premio); la compagnia si pone quindi contro l'interesse della sottoscritta che pertanto, tramite avvocato di fiducia, deve sostenere le spese legali per la propria difesa. Il Giudice, non solo si convince che il risarcimento non è dovuto dalla compagnia, ma che il danneggiato, Parte Attrice, non avrebbe dovuto richiedere il risarcimento del danno in quanto "la ristrutturazione edilizia è stata solo una mera occasione di danno ma non causa dello stesso"!; pertanto viene condanna a risarcire tutte le spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice! Da non credere! Ovviamente il mio Cliente chiede tale importo alla sottoscritta che deve attingere al proprio patrimonio personale per risarcire il danno patrimoniale subito.

Quindi la prima sentenza, condannando al ripristino, riconosce di fatto una responsabilità del professionista; la seconda decreta la NON responsabilità del professionista che non è tenuto a risarcire, tramite RC professionale, il proprio cliente.
Le due sentenze sembrano quantomeno in conflitto (conflitto di giudicati?)

Posso io, assicurata, fare causa alla mia compagnia di assicurazione? Come?

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