Quesito su sentenza del Tar
oggetto: nuovi criteri di determinazioni del canone di locazione alloggi, edilizia agevolata articolo 18 luglio 1991 numero 203.
Visto il decreto ministeriale numero 185 del 08 maggio 2014 ,dal quale si evince di adeguare senza indugio il decreto ministeriale 10 maggio 2002 numero 215 ai contenuti della sentenza del TAR Lazio numero 17/2013 e precisati dal Consiglio di stato con la sentenza numero 1125/2014 per quanto riguarda le modalità di determinazione del canone di locazione degli alloggi da corrispondere da parte degli assegnatari secondo principi di proporzionalità ai redditi degli assegnatari onde non penalizzare i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata che in ragione del basso reddito dovessero rinunciare all’alloggio cui pure hanno diritto .-Pertanto sono stati sostituiti gli articolo 3 e 4 del decreto ministeriale 10 maggio 2002 in riferimento ai criteri del calcolo del canone di locazione.
Il decreto185 del 08/05/2014 inoltre precisa le modalità con cui i prefetti debbano predisporre le procedure per i nuovi bandi di assegnazione di alloggi edilizia agevolata e sovvenzionata tenendo conto dei nuovi criteri per il calcolo dei canoni .
Il suddetto decreto nulla precisa in merito ai criteri di calcolo del canone di locazione degli alloggi già assegnati con i vecchi criteri dove il canone di locazione viene calcolato con i criteri dell’articolo 3 e 4 del decreto ministeriale 215/2002 ritenuti anticostituzionali per effetto della sentenza TAR 17/2013 e ribadito con sentenza Consiglio di Stato numero 1125/2014 .
Premesso che la maggior parte dei programmi previsti in attuazione dell’articolo 18 sono già stati costruiti o in via di completamento ,dove i prefetti hanno provveduto all’assegnazione sulla base dei vecchi criteri di calcolo del canone di locazione .Visto i nuovi criteri del calcolo del canone di locazione soprattutto per l’edilizia agevolata ,dove si calcola un’aliquota che non può superare l’aliquota del 4,5% del prezzo di cessione stabilito nell’apposita convenzione comunale al netto del finanziamento statale e per i dipendenti che hanno un reddito tra euro 30.000,00 ed euro 40.000,00 il canone avrà una riduzione del 30%-
Tenendo conto dei contenuti elencati dalla sentenza Tar Lazio nella parte in cui non bisogna penalizzare i dipendenti statali che in ragione del basso reddito dovessero rinunciare all’alloggio assegnatogli . Il quesito è se i i nuovi criteri di calcolo del canone vengano applicati anche agli alloggi già a suo tempo assegnati con i vecchi criteri di calcolo del canone articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 215/2002 precedenti bandi predisposti dalle Prefetture.E se si da quale data si debbano applicare i nuovi criteri del calcolo del canone di locazione.