Quanto tempo deve trascorrere dalla revoca per rifare la patente?
Inviata da Francesco. 1 gen 2019
In caso di revoca della patente (art. 186) per rifarla devono trascorrere 3 anni, ma da quando?
Nella sentenza di condanna in mio possesso, del 2017, è riportato dal passaggio in giudicato della sentenza. Sembra però che alcune sentenze recenti abbiano cambiato i riferimenti e si faccia ora riferimento dalla sospensione, in alcuni casi addirittura dal ritiro patente. Riporto al riguardo due link, il primo di una testata del settore che sostiene dalla sospensione
Qualcuno gentilmente può delucidare al riguardo?
Grazie anticipatamente.
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Ciao Francesco.
Con riferimento al tuo quesito relativo al tempo in cui rifare la patente precedentemente revocata, ti confermo che nel caso di cui all'art. 186 cds, relativo alla guida in stato di ebbrezza, i tre anni per la richiesta della nuova patente decorrono dalla sentenza definitiva di condanna e non dal momento dell’infrazione.
Spero di esserti stata utile.
Avv. Eleonora Tripi
The Italian Lawyer
egregio sig. francesco,
l'art. 219 comma 3-ter recita così : “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.
Il Ministero dei Trasporti aveva sempre identificato siffatta data con il momento del passaggio in giudicato (ovvero nel momento in cui la sentenza non è più impugnabile.
In merito finalmente si è espresso recentissimamente il Tribunale Civile di Bologna che con con un' ordinanza del luglio 2018 , ha stabilito che la sospensione della patente debba essere anch'essa conteggiata nei tre anni stabilendo che la data di accertamento del reato è la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca.
cordialmente
avv Francesco Colantonio
La Revoca della patente di guida ha durata triennale e decorre dalla data di accertamento del reato , cioè , in generale, dalla data in cui la sentenza o il decreto penale diventa definitivo.