Quando si può smettere di pagare il mantenimento alla moglie senza figli?
Inviata da Matteo. 20 lug 2015
Salve, a seguito separazione presso Tribunale mi ritrovo a pagare il mantenimento alla ex moglie. Siamo stati sposati 3 anni (rito civile) nessun figlio e nessun bene patrimoniale, con separazione consensuale mi sono comunque ritrovato (sebbene non previsto inizialmente nell'accordo) a passargli il 10% del mio stipendio. Il giudice non ha tenuto conto del fatto che comunque lei sia in età da lavoro (31 anni) ma non abbia mai lavorato (lo sò i tempi sono quelli che sono per il lavoro). Ora sono passati due anni dalla separazione, lei abita con i genitori, "ufficialmente" non stà lavorando però se ne è andata 10 giorni in sardegna ed ogni tanto su FB posta foto e commenti di posti in cui va (oltre ad alcuni commenti che lasciano intendere che stia lavorando). Lo sò che questa non è una discriminante, ma mi chiedo se ha veramente "bisogno" dei miei soldi, se ne andrebbe in ferie sapendo che è senza lavoro? cosa si può fare? Io sono in possesso di uno screenshot che mi è stato "girato" da un amico in comune in cui lei scrive in una chat (in cui sono presenti molte persone) di dover lavorare il giorno seguente. Nel frattempo nel 2014 ho iniziato una nuova relazione e vorremmo poter vivere senza questo "peso" più psicologico che altro, anche se i soldi alla fine dell'anno che se ne sono andati non sono pochi. Grazie
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Buongiorno
Chieda la modifica delle condizioni di separazione allegando le prove delle mutate condizioni economiche di entrambi. La modifica può essere richiesta solo in caso, appunto, di modifica delle condizioni economiche e patrimoniali che vi erano al momento della separazione. In difetto di modifica delle condizioni o. In ogni caso, potrà chiedere il divorzio rinegoziando le condizioni, producendo prove di quanto Lei ha qui riferito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Avv Annamaria Vizzolesi
Se vi è stata modifica delle condizioni personali di sua moglie, ovviamente da comprovare in giudizio, Lei può chiedere la revisione delle condizioni fissate in sede di separazione consensuale, proponendo apposito ricorso al tribunale che ha omologato la separazione.
Lei ha davanti a sé due possibilità:
a. chiedere la revisione delle condizioni di separazione allegando e provando mutamenti della situazione di fatto (a titolo d'esempio, il miglioramento della condizione economica del titolare del diritto all'assegno ovvero il peggioramento della Sua condizione quale coniuge obbligato);
b. chiedere il divorzio, nella quale sede il Tribunale potrà eventualmente disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico (c.d. assegno divorzile), la cui determinazione sarà autonoma da quella pregressa dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione.
A Sua disposizione.
Avv. M.F. Tenuta
Buongiorno, se è sua intenzione chiedere il divorzio potrà in tale sede concordare o comunque chiedere la modifica del provvedimento relativo al mantenimento, in alternativa potrà chiedere la modifica dei provvedimenti di separazione sulla base di circostanze sopravvenute di carattere economico.
Cordiali Saluti.
Avv. Annalisa Alpi
può rivolgersi nuovamente al Tribunale chiedendo una modifica delle condizioni di separazione, adducendo la sopravvenienza di nuove circostanze (ad esempio, un mutamento delle condizioni economiche delle parti) tali da giustificare la richiesta. Nella sua situazione, valuterei però l'eventualità di chiedere il divorzio e contestualmente modificare i provvedimenti economici a suo tempo assunti in favore della sua ex moglie.
Cordiali saluti.
Avv. Valentina Cardani