Quando si applica l'art. 36 comma 3 del CCNL 1998-2001 comparto sanità?
Buongiorno,
sono alle dipendenze di un'Azienda Sanitaria con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto e dal 2010 sono titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL 1998-2001.
Nel mese di giugno c.a. il Direttore Generale, con proprio atto, delibera la soppressione per evidenti motivi di riorganizzazione delle funzioni, dell'ufficio di cui il sottoscritto era responsabile (incarico attribuito con delibera Direttore Generale nel 2014) con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto stesso (09/07/2015).
Il sottoscritto, in virtù di quanto disposto dall'art. 36, comma 3 del CCNL in parola, avendo sempre conseguito valutazioni positive negli ultimi 5 anni, procede in data 10/07/2015 a depositare presso il protocollo aziendale propria nota di richiesta di applicazione dell'art. 36 comma 3 con decorrenza 9/7/2015.
In via ufficiale l'Azienda non ha dato, fino alla data odierna, alcuna risposta ma, per le vie brevi ed attraverso colleghi che lavorano al personale, mi viene riferito che la fascia economica aggiuntiva prevista dall'art. 36 comma 3, nei casi di soppressione di posizioni organizzative per motivi di riorganizzazione aziendale, non può essermi riconosciuta in quanto in futuro potrei partecipare ad altre selezioni e vincere altri incarichi.
Ciò che mi occorre capire è se, nell'ipotesi futura di poter essere nuovamente incaricato di responsabilità attraverso l'attribuzione di nuova titolarità di una posizione organizzativa, può pregiudicare l'indennizzo previsto dall'art. 36 comma 3.
Inoltre è utile capire i termini massimi entro i quali l'Azienda deve dare risposta alla mia richiesta.
Disponibile per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, ringrazio fin da adesso per la cortese disponibilità.
Mi rendo disponibile a produrre, qualora ve ne sia bisogno, tutti gli atti necessari alla valutazione del caso.