Quando si applica l'art. 36 comma 3 del CCNL 1998-2001 comparto sanità?

Inviata da Fabrizio. 17 set 2015

Buongiorno,
sono alle dipendenze di un'Azienda Sanitaria con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto e dal 2010 sono titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL 1998-2001.
Nel mese di giugno c.a. il Direttore Generale, con proprio atto, delibera la soppressione per evidenti motivi di riorganizzazione delle funzioni, dell'ufficio di cui il sottoscritto era responsabile (incarico attribuito con delibera Direttore Generale nel 2014) con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto stesso (09/07/2015).
Il sottoscritto, in virtù di quanto disposto dall'art. 36, comma 3 del CCNL in parola, avendo sempre conseguito valutazioni positive negli ultimi 5 anni, procede in data 10/07/2015 a depositare presso il protocollo aziendale propria nota di richiesta di applicazione dell'art. 36 comma 3 con decorrenza 9/7/2015.
In via ufficiale l'Azienda non ha dato, fino alla data odierna, alcuna risposta ma, per le vie brevi ed attraverso colleghi che lavorano al personale, mi viene riferito che la fascia economica aggiuntiva prevista dall'art. 36 comma 3, nei casi di soppressione di posizioni organizzative per motivi di riorganizzazione aziendale, non può essermi riconosciuta in quanto in futuro potrei partecipare ad altre selezioni e vincere altri incarichi.

Ciò che mi occorre capire è se, nell'ipotesi futura di poter essere nuovamente incaricato di responsabilità attraverso l'attribuzione di nuova titolarità di una posizione organizzativa, può pregiudicare l'indennizzo previsto dall'art. 36 comma 3.
Inoltre è utile capire i termini massimi entro i quali l'Azienda deve dare risposta alla mia richiesta.

Disponibile per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, ringrazio fin da adesso per la cortese disponibilità.
Mi rendo disponibile a produrre, qualora ve ne sia bisogno, tutti gli atti necessari alla valutazione del caso.

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Gentilissimo Sig. Fabrizio, il comma 3 dell'art. 36 del CCNL da Lei citato, così testualmente recita: “3. Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto.”

E' del tutto pacifica quindi la natura “risarcitoria” dell'istituto contrattuale di cui si parla, in quanto tale istituto è rivolto a confortare, almeno in parte, colui il quale subisce, per cause assolutamente indipendenti dalla propria volontà, una deminutio sia giuridica (status di responsabile di posizione organizzativa, che determina ope legis sovraordinazione gerarchica nei confronti di una serie di soggetti) che economica (privazione della corrispondente indennità di funzione).
Orbene, la pacifica natura risarcitoria dell'istituto in questione, determina, ex se, come giustamente sostenuto da chi mi ha preceduto in queste considerazioni, l'assoluta impossibilità di una Azienda di condizionare, esercitando in modo arbitrario e illeggitimo (anche penalmente) un inesistente potere discrezionale, l'applicazione del suddetto comma 3 dell'art. 36 citato ad eventi futuri ed incerti, il cui verificarsi, comunque non andrebbe ad inficiare una precedente applicazione dell'istituto contrattuale di cui trattasi.
E' opportuno formulare ulteriori considerazioni circa l'oggetto del particolare “risarcimento” posto dal ricordato comma 3.
Dalla lettera della norma, dal momento che pone una immediata differenziazione tra figure collocate in una qualsiasi fascia di sviluppo orizzontale della corrispondente categoria e soggetti che hanno “già raggiunto l’ultima fascia”, risulta palese che la volontà del legislatore nello stabilire la natura e l'oggetto del particolare risarcimento di cui si parla, non è solo ed esclusivamente di natura economica. Niente di tutto ciò. In forza di quanto sin qui enunciato è chiarissimo come l'oggetto principale del risarcimento è quella che il contratto, in altri articoli, definisce “progressione orizzontale”, ossia il pasaggio, all'interno della stessa Categoria di inquadramento, ad una fascia economica superiore, il conseguimento di quest'ultima costituendo mero effetto dell'avvenuto risarcimento. In tal modo, come detto sopra, il CCNL determina un se pur parziale ristoro sia sotto il profilo giurdico che quello economico. È chiaro che, per chi ha già conseguito l'ultima fascia, il ristoro non può che essere solo economico, come giustamente enuncia il comma 3, altrimenti si andrebbero a creare posizioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle contemplate dal CCNL e ciò costituirebbe una progressione di carriera ingiusta, creando figure in possesso di uno status giuridico non contemplato dal CCNL e del tutto al di fuori da questo.
Pertanto, in conclusione, Lei ha diritto a vederle riconosciuta, dal giorno della cessazione della Posizione Organizzativa di cui era titolare, la progressione orizzontale prevista dall'art. 36, comma 3, del CCNL 07/04/99 Comparto Sanità.
In difetto potrà senz'altro, e credo quasi sicuramente con successo, adire le vie legali contro la Sua Azienda.
Cordiali saluti

Mauro Piccioni – Direttore Risorse Umane Azienda Sanitaria regione Veneto

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentile Fabrizio,
si tratta di una fattispecie abbastanza complessa, sebbene il tenore dell'art. 36, co. 3, del CCNL di riferimento sia apparentemente chiaro. Di per sè, posso dire, con riserva di studio del caso e previo esame della documentazione in Suo possesso, che la motivazione addotta dall'azienda non mi convince. L'art. 36 co. 3 NON condiziona il riconoscimento della fascia superiore, e/o dell'importo equivalente a detta fascia, alle aspettative future (che sono per natura solo potenziali) di progressione di carriera. L'indennità va riconosciuta, dice la norma, in presenza di elementi che sono - al contrario - certi e attuali (diversamente mi verrebbe da dire che tale indennità di funzione per soppressione verrebbe ad essere riconosciuta in casi non predeterminati per Legge ma incerti e, comunque, sottoposti ad un eccessivo potere di valutazione discrezionale dell'Azienda).
Mi contatti, se desidera approfondire la questione, ai miei riferimenti che trova su questo portale.
Cordiali Saluti

Avv. Riccardo Galli

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

506 Risposte

211 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte