Salve,
sono un fotografo dilettante, parlando con gli amici in fatto di fotografia e legge mi sono accorto che tra noi regna sovrana la confusione, da quanto ne so è consentito fotografare chiunque a meno che non sia espressamente segnalato il divieto, mentre nel pubblicare foto online senza autorizazzione si possono incontrare dei guai, ma allora Facebook? C'è altro che dovrei sapere? Grazie mille
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Gentile Sandro ,
Il legislatore considera illecito procurarsi informazioni private con mezzi fotografici quando ciò accada in luoghi privati riguardanti la persona e senza l'autorizzazione stessa ,allo stesso modo non è lecito rendere noto o divulgare informazioni come sopra acquisite.
In buona sostanza vengono considerati luoghi privati, l'abitazione e le sue pertinenze,barche,auto e altri mezzi privati.
Inoltre la regola generale stabilita dalla legge sul diritto d’autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
Tale regola subisce,però, un’eccezione nel momento in cui la pubblicazione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta o quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico.
Buongiorno Signor Sandro.
Nei luoghi pubblici Lei può fotografare chiunque (a meno che non vi siano espressi divieti), ma non può pubblicare le fotografie senza preventiva autorizzazione delle persone immortalate dallo scatto, a meno che siano personaggi notorietà o è di pubblico interesse.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buonasera Sandro!
Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre sempre la sua autorizzazione, ai sensi dell'art. 96 legge 633/41. Non devono, inoltre, essere pubblicate immagini di minori, che li rendano riconoscibili.
Saluti