Siamo separati consensualmente da febbraio 2011, 2 figlie maggiorenni, 1 farà la laurea magistrale a marzo, l'altra deve fare la laurea breve ad ottobre o marzo 2016, poi continuerà. Cito dalla separazione consensuale:"Per quanto riguarda l'abitazione già coniugale, le due unità abitative (in realtà sono due appartamenti unificati in un unico) sono di proprietà al 50% di (marito) e al 50% di (moglie). Il godimento della casa familiare, tenendo prioritariamente conto dell'interesse delle figlie, sarà attribuito alla moglie e alle due figlie, fintanto che ciò sarà necessario per il completamento degli studi ed il raggiungimento di una indipendenza economica da parte loro. Una sua eventuale vendita o altra destinazione, sarà deciso fra le parti in seguito."
La mia domanda è: potrebbe essere richiesta da parte mia l'assegnazione della casa fino alla mia morte col vincolo eventualmente di non destinarla ad altri se non alle figlie? Cioè, può essere cambiato in fase di divorzio quanto accordato durante la separazione? Questo perchè la mia situazione economica è ora molto precaria. Grazie in anticipo per la risposta.
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Buonasera Agata,
l'assegnazione della casa familiare ha la sua ragion d'essere nel fatto che Ella conviva con le figlie non indipendenti economicamente.Dal momento in cui le Sue figlie raggiungeranno l'indipendenza economica, Suo marito potrebbe richiedere la revoca del predetto provvedimento e pretendere lo scioglimento della comunione con la vendita della casa a terzi soggetti (con ripartizione del ricavato a meta') oppure con l'acquisto della quota da parte dell'uno o altro coniuge oppure, se possibile, con la divisione materiale dell'immobile e reciproco trasferimento delle quote con eventuale conguaglio.
Ogni diversa soluzione presuppone l'accordo dei coniugi.
Le suggerisco di tentare di raggiungere una soluzione bonaria con l'assistenza di un Avvocato.
A Sua completa disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini
In sede di divorzio le condizioni possono essere modificate e con esito positivo se la moglie nulla opporrà. Potrà anche chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile così che esso torni ad essere composto di due unità abitative autonome.
Naturalmente, tale soluzione ha un costo abbastanza elevato.
Tanto dovevo, cordiali saluti.
Avv. Alessandro Caretta
Le confermo che in sede di divorzio è possibile modificare il provvedimento relativo all'alloggio, anche prevedendo il trasferimento della proprietà in capo all'uno o all'altro dei coniugi. Ciò se vi è accordo, diversamente ognuno farà le proprie richieste e il giudice deciderà, tenendo presente che in sede di divorzio si regolamenta il diritto di abitazione, mentre per la proprietà occorrerà procedere alla divisione in altra causa separata, ove non foste d'accordo
Resto a disposizione
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Buongiorno,
la casa coniugale viene assegnata alla moglie solo in funzione dell'esistenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi e non economicamente indipendenti.
Al cessare di queste due condizioni, la casa familiare segue il regime della comproprietà e dunque andrà divisa o in natura (separazione dei due immobili) o vendendo il tutto con liquidazione di una parte. Oppure può trovare un accordo con il Suo ex marito indipendentemente dalla separazione.
cordiali saluti
Gentile Signora Nencini, anzitutto è sicuramente possibile, in sede di divorzio, modificare le condizioni stabilite con la separazione. La modifica potrà avvenire o su accordo dei coniugi o, in caso di disaccordo, su disposizione del Giudice. Per quanto riguarda la modifica da Lei indicata, Le segnaliamo come l'assegnazione della casa coniugale risponda esclusivamente agli interessi dei figli e come, nel caso di figli maggiorenni, questi non debbano essere economicamente autosufficienti. Rimaniamo comunque a Sua disposizione per ogni chiarimento e per meglio valutare la Sua situazione. Cordiali saluti. Avv. Francesca Marzullo